Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to genericity and manifest unfoundedness of reiterated grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Saccone Rosario inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's conviction for threatening and assaulting public officials during a weather damage inspection, arguing violations of law and incorrect motivation. The court rejected these claims as merely reiterative of already dismissed arguments and lacking substantive merit, noting the appellant's aggressive conduct during the ongoing service.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366, para. 1, lett. b) c.p.p.: Appeals must be specific and substantiated; generic or manifestly unfounded appeals that merely reiterate previously rejected arguments are inadmissible.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SACCONE ROSARIO nato a ALCARA LI FUSI il 15/06/1967 avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di Saccone Rosario è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi, meramente reiterativi di profili di censura, esaminati e disattesi in sentenza con congrua motivazione; ritenuto che i primi tre motivi, esaminabili congiuntamente, con i quali si contesta la violazione di legge e la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati di minaccia e violenza a pubblico ufficiale e lesioni non sono consentiti in sede di legittimità perché solo formalmente deducono l'erronea applicazione della legge, mentre in realtà, propongono una lettura alternativa del fatto, peraltro, già disattesa in sentenza (v. pag. 3); considerato che le censure sulla mancanza di prova e degli elementi costitutivi del reato sono del tutto infondate a fronte della ricostruzione del fatto e della condotta dell'imputato (v. pag. 2-3 in relazione al servizio di perlustrazione in corso per la verifica dei danni arrecati dalle pesanti piogge, interrotto e ostacolato dall'imputato, non limitatosi a porsi al centro della strada, ma spintosi a bloccare e minacciare gli operanti, a tentare di entrare nell'auto di servizio, a contrastare un militare, aggredito e graffiato, nonché a minacciarli di morte, prendendo due pietre; alla idoneità della condotta e delle minacce a interrompere il servizio di perlustrazione e prevenzione in corso); ritenuto che il quarto motivo con i.I quale si chiede la riqualificazione del reato per mancanza della finalità di costringere i militari ad omettere un atto d'ufficio si risolve nel riproporre la tesi alternativa della richiesta di aiuto, respinta dai giudici di merito perché indimostrata (pag. 3); considerato che anche il quinto e sesto motivo non sono consentiti perché diretti a richiedere una rivalutazione del trattamento sanzionatorio anche a fronte di una motivazione adeguata, che esclude la particolare tenuità del fatto per la gravità della condotta e della ingiustificata aggressione a militari impegnati in un servizio di controllo e reputa congrua la pena, determinata nel minimo con contenuto aumento per la continuazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 maggio 2024 Il consigli e este