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Ordinanza — n. 23503/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23503/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23503/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TARRICONE MARIO nato a CERIGNOLA il 27/08/1955 avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Tarricone Mario è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, in quanto il denunciato vizio della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, alla ritenuta recidiva e al diniego delle attenuanti generiche è generico e manifestamente infondato a fronte della completa e corretta motivazione resa, che giustifica:

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 23503/2024 — snpen · Corte di Cassazione: il lieve scostamento dal minimo edittale per la gravità dei fatti e la situazione di pericolo creata; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

Parole chiave

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adeguamento della pena sanzioni penali alleggerimento della pena riesame dell'entità pena revisione della sentenza penale gravità della pena
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TARRICONE MARIO nato a CERIGNOLA il 27/08/1955 avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Tarricone Mario è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, in quanto il denunciato vizio della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, alla ritenuta recidiva e al diniego delle attenuanti generiche è generico e manifestamente infondato a fronte della completa e corretta motivazione resa, che giustifica:

a) la sussistenza della recidiva contestata in ragione dei numerosi precedenti penali, anche recenti, ritenuti espressivi di perdurante pericolosità e pervicacia criminale;

b) il diniego delle attenuanti generiche per il rilievo assorbente attribuito alla gravità dei fatti e alle modalità della condotta nonché alla personalità negativa dell'imputato;

3) il lieve scostamento dal minimo edittale per la gravità dei fatti e la situazione di pericolo creata; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 maggio 2024 Il consigliereiístensore Il Presid,nt