Cassation appeal dismissed for genericity and lack of merit regarding liability for road escape.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Gonzales Marco inadmissible due to genericity and manifest unfoundedness. The appellant argued that the lower court erred in finding liability for an escape incident occurring in an isolated area during traffic restrictions. The court rejected this, noting the factual allegations were already addressed with correct legal arguments and contrary circumstances in the first instance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic or manifestly unfounded, particularly when the alleged defect in reasoning merely seeks a different reading of facts not permitted in this stage.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GONZALES MARCO nato a NAPOLI il 12/11/1991 avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Gonzales Marco è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, in quanto il denunciato vizio della motivazione in realtà mira a sollecitare una diversa lettura degli elementi di fatto non consentita in questa sede a fronte di una motivazione lineare e logica; considerato che il motivo con il quale si censura l'affermazione di responsabilità per essere la condotta consistita solo nella fuga senza messa in pericolo degli utenti della strada per essere il fatto avvenuto in zona isolata e in periodo di limitazione della circolazione è articolato in fatto e già disatteso con corrette argomentazioni giuridiche e circostanze di fatto di segno opposto (pag. 3 -4); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 maggio 2024 Il consigliere