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Ordinanza — n. 23499/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for genericity and manifest unfoundedness regarding criminal liability and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23499/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Ghetti Giorgio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of criminal liability for threats against public officials and the resulting sentence, arguing issues regarding mental capacity and sentencing proportionality. The court rejected these arguments as generic and unfounded, noting that the trial court correctly distinguished between imputability and intent and applied the statutory minimum penalty with mitigating factors.

Regesto Legislator

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Art. 605 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be specific and substantiated; generic or manifestly unfounded challenges to the reasoning on criminal liability or the congruity of the penalty are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal liability generic appeal sentencing proportionality mental capacity public officials inadmissible appeal court costs recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 605 c.p.p.
Art. 606 c.p.p.
art. 336 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHETTI GIORGIO nato a RAVENNA il 24/05/1962 avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Ghetti Giorgio con i quali si contesta la motivazione posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità e al trattamento sanzionatorio per il reato di cui all'art. 336 cod. pen. sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza; considerato che il primo motivo con il quale si censura la decisione per mancata assoluzione dell'imputato per incapacità di intendere e di volere è reiterativo e non tiene conto della risposta resa in sentenza, che correttamente distingue l'imputabilità dal dolo e ravvisa il vizio parziale di mente, avuto riguardo al parere tecnico acquisito e alla condotta dell'imputato, dimostrativa di consapevolezza e volontà delle minacce dirette ai pubblici ufficiali e finalizzate ad evitare che redigessero il verbale di contestazione della violazione amministrativa riscontrata (pag. 2-3 ove si rimarca che lo specialista sentito non aveva escluso del tutto la capacità di intendere e di volere dell'imputato, ma solo la capacità di controllo del comportamento e riferito che per reati commessi nello stesso periodo ai danni dei familiari aveva eseguito perizia, ritenendo la seminfermità e la pericolosità sociale del ricorrente); ritenuto che anche il secondo motivo è generico a fronte della motivazione resa (pag. 3 ove si reputa ostativa l'abitualità della condotta, desunta dai plurimi precedenti specifici per minaccia e, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale); ritenuto inammissibile anche il terzo motivo, essendo inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto -come nel caso di specie- di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288;

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), stante la determinazione della pena base nel minimo edittale con riduzioni per le attenuanti e con esclusione dell'aumento per la recidiva (pag.3); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deci