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Ordinanza — n. 23498/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic and unfounded arguments regarding sentencing and procedural grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23498/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Mahjoubi Abderraouf inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of liability for escape, excessive sentencing, and denial of general mitigating circumstances, but failed to provide specific evidence. The court rejected these claims as absolutely generic and manifestly unfounded because the first ground lacked evidence for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, while the second ground ignored the complete reasoning regarding the imputator's prior record and the minimum statutory sentence.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: Appeals must be specific and substantiated; generic and manifestly unfounded arguments regarding sentencing or procedural grounds render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic arguments manifestly unfounded Code of Criminal Procedure general mitigating circumstances escape liability court costs esenzione dalla pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAHJOUBI ABDERRAOUF nato il 03/07/1992 avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Mahjoubi Abderraouf con i quali si contesta la motivazione posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di evasione, l'eccessività della pena inflitta e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche sono inammissibili per assoluta genericità e manifesta infondatezza; considerato, infatti, che con il primo motivo si denuncia la mancata valutazione dei presupposti per un proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., senza indicare evidenze che lo avrebbero imposto; che anche i motivi sul trattamento sanzionatorio sono generici e manifestamente infondati a fronte della completa motivazione resa che giustifica il diniego delle attenuanti generiche per il rilievo assorbente attribuito ai precedenti penali dell'imputato e la congruità della pena, applicata nel minimo edittale; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 maggio 2024 Il consigliere 4ensore Il Preg