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Ordinanza — n. 23497/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic and unfounded lack of motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23497/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Ben Younes Yahia inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's reasoning regarding the accused's responsibility for tax evasion was illogical and lacked motivation. The court rejected this claim because the appeal merely stated the absence of reasoning without providing specific arguments or identifying concrete inconsistencies in the factual findings.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the alleged defect in motivation is merely stated without specific arguments or identification of factual inconsistencies.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic motivation manifest unfoundedness tax evasion liability Court of Cassazione lack of reasoning procedural dismissal esenzione dalla pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN YOUNES YAHIA nato il 18/02/1980 avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Ben Younes Yahia con il quale si contesta la motivazione posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di evasione è inammissibile per assoluta genericità e manifesta infondatezza; considerato, infatti, che con l'unico motivo si denuncia la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, senza, tuttavia, indicare incongruenze o profili critici della motivazione, che, invece, dà conto delle circostanze di fatto accertate dagli organi di controllo e della inverosimiglianza e illogicità della versione del ricorrente, ne deriva che il vizio è meramente enunciato e non argomentato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 maggio 2024 Il consigliere estensore Il PrØsierte