Court dismisses appeal as inadmissible due to generic and unfounded arguments regarding criminal liability and intent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Taddia Laura inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The appellant contested the lower court's finding of criminal liability for evasion and the existence of intent, arguing a lack of awareness regarding the wrongfulness of her conduct. The court rejected these claims as repetitive, merely enumerative, and failing to address the complete reasoning provided in the judgment, which deemed the appellant's justification intrinsically plausible despite not being accepted.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are absolutely generic and manifestly unfounded, or if they are merely repetitive and fail to engage with the substantive reasoning of the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TADDIA LAURA nato a PARMA il 28/01/1977 avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Taddia Laura con il quale si contesta la motivazione posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputata per il reato di evasione è inammissibile per assoluta genericità e manifesta infondatezza; considerato che il motivo con cui si contesta la sussistenza del dolo è reiterativo e meramente enunciativo, limitandosi a rimarcare la mancanza di consapevolezza del disvalore della condotta, e non tiene conto della completa motivazione resa in sentenza (pag. 3 ove si valorizza la giustificazione resa dall'imputata, intrinsecamente plausibile, benché non riscontrata, dimostrativa della capacità, sebbene scemata, di comprendere la realtà e il significato delle proprie azioni nonché la volontaria e intenzionale violazione della misura cautelare); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 maggio 2024 Il consiglie