Cassation appeal dismissed as inadmissible because the ground was not properly raised in the appeal court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the specific ground challenging the recidivism application was not properly raised during the appeal proceedings. The appellant argued for a reduction of the sentence based on generic mitigating factors, but the appellate court correctly omitted to rule on this point. Consequently, the court held that new issues cannot be introduced at the cassation stage if the lower court has legitimately excluded them from its jurisdiction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: Issues not devolved to the appellate court and omitted by it cannot be raised for the first time in a cassation appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GASPARINI LUIGINO nato a VENEZIA il 13/09/1967 avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Gasparini Luigino con il quale si contesta l'erronea applicazione della legge e l'insufficienza della motivazione posta a fondamento della ritenuta recidiva è inammissibile perché non proposto in appello; considerato che nel motivo di appello ci si limitava a richiedere un giudizio di prevalenza delle già riconosciute attenuanti generiche rispetto alla recidiva e una riduzione della pena, deve escludersi l'ammissibilità del motivo non devoluto alla Corte di appello, che legittimamente ha omesso di pronunciarsi sul punto (secondo il consolidato orientamento di questa Corte, non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione, Sez. 2, n. 26721 del 26/04/2023, Bevilacqua, Rv. 284768 -02); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende