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Ordinanza — n. 23484/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23484/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23484/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEZHYNARU VASYL (CUI 058NX41) nato il 19/08/1987 avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; • OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Bezhynaru Vasyl con il quale si contesta la motivazione posta a fondamento del diniego delle attenuanti generiche è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza; considerato che il motivo è meramente reiterativo e non tiene conto della ampia e completa motivazione resa in sentenza, ove si giustifica il diniego per il rilievo assorbente attribuito alle modalità della condotta, espressive di rilevante intensità del dolo, tenuto anche conto della inverosimiglianza delle circostanze addotte dall'imputato e dei precedenti penali (pag. 6-7); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 23484/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 6-7); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

Parole chiave

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attenuazione della pena riduzione della multa motivi di cassazione riconsiderazione modifica della sentenza misure restrittive nei confronti della Bielorussia
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEZHYNARU VASYL (CUI 058NX41) nato il 19/08/1987 avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; • OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Bezhynaru Vasyl con il quale si contesta la motivazione posta a fondamento del diniego delle attenuanti generiche è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza; considerato che il motivo è meramente reiterativo e non tiene conto della ampia e completa motivazione resa in sentenza, ove si giustifica il diniego per il rilievo assorbente attribuito alle modalità della condotta, espressive di rilevante intensità del dolo, tenuto anche conto della inverosimiglianza delle circostanze addotte dall'imputato e dei precedenti penali (pag. 6-7); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 maggio 2024 Il consigliere