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Ordinanza — n. 23483/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and unfounded regarding criminal liability and application of Art. 393-bis Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23483/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Kristian Rietri inadmissible due to genericity and manifest unfoundedness. The appellant contested the court's finding of criminal liability and the application of Article 393-bis of the Penal Code, arguing issues regarding the similarity between the appellant and the target of the warrant and the oral qualification of the officers. The court rejected these arguments, noting that the officers' identity was confirmed in court, the appellant understood Italian, and the exclusion of the specific penal provision was well-motivated by the legality of the intervention and lack of factual error.

Regesto Legislator

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Art. 393-bis c.p.; Art. 360 c.p.p.: The appeal is inadmissible if the grounds are merely reiterative or manifestly unfounded, as the court found the appellant's arguments regarding the officers' qualification and the specific penal provision lacked substantive merit given the established facts and legal reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
Art. 393-bis Penal Code inadmissible appeal generic grounds manifest unfoundedness criminal liability warrant execution costs of proceedings reati contro la pubblica autorità

Disposizioni normative citate

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Art. 393-bis c.p.
Art. 360 c.p.p.
art. 393-bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIETRI KRISTIAN nato il 10/11/1994 avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Pjetri Kristian, ribaditi nella memoria depositata, con i quali si contesta la motivazione posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità e della mancata applicazione dell'art. 393-bis cod. pen. sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza; considerato che il primo motivo è meramente reiterativo, in quanto ripropone la tesi della non verificata somiglianza del ricorrente al destinatario dell'ordinanza cautelare e della insufficiente qualificazione solo orale degli operanti, trascurando la congrua risposta resa sia con riferimento alla permanenza della qualifica di pubblici ufficiali degli operanti sia all'infondatezza del sospetto che si trattasse di malintenzionati (v. pag. 4-5 ove si rimarca che gli operanti si erano subito qualificati, ma il ricorrente si era dato alla fuga; il ricorrente comprendeva la lingua italiana, sicché aveva compreso la qualifica degli operanti; si trovava nello stesso luogo ove era segnalata la presenza del latitante; la somiglianza con il destinatario del provvedimento cautelare, riscontrata dall'operante, era stata confermata in giudizio; la nazionalità albanese e i precedenti per furto in abitazione erano elementi comuni con il destinatario del provvedimento da eseguire); rilevato che l'esclusione dell'art. 393-bis cod. pen., anche in forma putativa, risulta sorretta da motivazione adeguata, in ragione della legittimità dell'intervento eseguito all'esito del servizio di pedinamento e osservazione e dell'inesistenza di un errore sul fatto (v. pag. 5); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 maggio 2024 Il consigliere stensore Il Pre