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Ordinanza — n. 23482/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23482/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23482/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SENTIERO ANTONIO nato a POMPEI il 10/02/1981 avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Sentiero Antonio con il quale si contesta la motivazione posta a fondamento del rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare prevista dal d. Igs. 150/22 è inammissibile per assoluta genericità e manifesta infondatezza; considerato che il motivo è meramente reiterativo e non tiene conto della risposta resa in sentenza, che giustifica il diniego per l'impossibilità di formulare una prognosi favorevole alla luce dei gravi precedenti penali dell'imputato, anche per associazione mafiosa, e delle ricadute nel reato anche a seguito dei lunghi periodi di detenzione subiti, ritenuti indicativi dell' incapacità di astenersi da attività delinquenziale e di rispettare le prescrizioni connesse alla pena sostitutiva richiesta; ritenuto che in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, è vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031;

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 23482/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 6, n. 40433 del 19/09/2023, Diagne, Rv. 285295), nel caso di specie la motivazione sulla impraticabilità e inidoneità della misura è congrua e adeguata, avendo i giudici dato conto dell'elemento ostativo e della sua incidenza negativa sull'adempimento delle prescrizioni; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

Parole chiave

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misura sostitutiva della detenzione attitudine all'integrazione esecuzione della pena detentiva sostitutiva assistenza riabilitativa adeguamento della pena ricollocamento in un istituto

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
150, è vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Sez.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SENTIERO ANTONIO nato a POMPEI il 10/02/1981 avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Sentiero Antonio con il quale si contesta la motivazione posta a fondamento del rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare prevista dal d. Igs. 150/22 è inammissibile per assoluta genericità e manifesta infondatezza; considerato che il motivo è meramente reiterativo e non tiene conto della risposta resa in sentenza, che giustifica il diniego per l'impossibilità di formulare una prognosi favorevole alla luce dei gravi precedenti penali dell'imputato, anche per associazione mafiosa, e delle ricadute nel reato anche a seguito dei lunghi periodi di detenzione subiti, ritenuti indicativi dell' incapacità di astenersi da attività delinquenziale e di rispettare le prescrizioni connesse alla pena sostitutiva richiesta; ritenuto che in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, è vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031;

Sez. 6, n. 40433 del 19/09/2023, Diagne, Rv. 285295), nel caso di specie la motivazione sulla impraticabilità e inidoneità della misura è congrua e adeguata, avendo i giudici dato conto dell'elemento ostativo e della sua incidenza negativa sull'adempimento delle prescrizioni; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 maggio 2024 Il co