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Ordinanza — n. 23481/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23481/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23481/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MELI DANIELE nato a PALERMO il 19/01/1973 FERRARA LOREDANA nato a PALERMO il 21/08/1980 avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Meli Daniele e Ferrara Loredana LMattécon il quale si contesta la insufficiente motivazione posta a fondamento del trattamento sanzionatorio è inammissibile per assoluta genericità e manifesta infondatezza; considerato che il motivo con il quale si censura la mancata applicazione della pena nel minimo si risolve in una richiesta non argomentata, non deducibile in questa sede, specie a fronte della completezza della motivazione resa, che reputa congrua la pena inflitta e non suscettibile di rimodulazione in ragione del disvalore dei fatti, della spregiudicatezza dimostrata e dell'intensità del dolo nonché della personalità negativa del Meli, gravato da plurimi precedenti, e della spiccata capacità a delinquere dimostrata dalla Ferrante (pag. 3); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila ciascuno.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 23481/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 3); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila ciascuno.

Parole chiave

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attenuazione della pena cosa generica designazione generica condono delle spese procedurali assenza di caso di rigore individualizzazione della commisurazione penale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MELI DANIELE nato a PALERMO il 19/01/1973 FERRARA LOREDANA nato a PALERMO il 21/08/1980 avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Meli Daniele e Ferrara Loredana LMattécon il quale si contesta la insufficiente motivazione posta a fondamento del trattamento sanzionatorio è inammissibile per assoluta genericità e manifesta infondatezza; considerato che il motivo con il quale si censura la mancata applicazione della pena nel minimo si risolve in una richiesta non argomentata, non deducibile in questa sede, specie a fronte della completezza della motivazione resa, che reputa congrua la pena inflitta e non suscettibile di rimodulazione in ragione del disvalore dei fatti, della spregiudicatezza dimostrata e dell'intensità del dolo nonché della personalità negativa del Meli, gravato da plurimi precedenti, e della spiccata capacità a delinquere dimostrata dalla Ferrante (pag. 3); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 maggio 2024 Il consiglie e