Italian court dismisses appeal for genericity and lack of positive evidence for generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to absolute genericity and manifest unfoundedness regarding the request for generic mitigating circumstances. The appellant argued for these circumstances, but the court noted that their application requires positive elements rather than merely the absence of negative ones. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: The appeal is inadmissible if the grounds are absolutely generic and manifestly unfounded, as the request for generic mitigating circumstances requires positive elements rather than the mere absence of negative ones.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AUGUGLIARO FRANCESCO PAOLO nato a ERICE il 29/10/1992 avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Augugliaro Francesco Paolo con il quale si deduce la violazione di legge e la mancanza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è inammissibile per assoluta genericità e manifesta infondatezza; premesso che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590), il motivo con il quale si censura il diniego delle attenuanti generiche si risolve in una richiesta non argomentata e non deducibile in questa sede,specie a fronte della motivazione resa in sentenza, che già rilevava la genericità del motivo di appello per mancata allegazione di elementi positivi valutabili, in grado di superare il giudizio espresso dal primo giudice, non colmata neppure nel ricorso; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen