Italian court dismisses appeal as inadmissible due to genericity and lack of argumentation regarding sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Gemellaro Josè Daniel inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued that the sentencing was insufficiently motivated and requested the minimum penalty, but the court found these grounds generic and unsupported by specific arguments. Consequently, the court rejected the claim for remodulation of the sentence based on the defendant's negative personality and prior record.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are absolutely generic and manifestly unfounded, or if the request is not argued and undeducible given the completeness of the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GEMELLARO 30SE DANIEL nato il 12/08/1975 avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Gemellaro Josè Daniel con il quale si contesta la insufficiente motivazione posta a fondamento del trattamento sanzionatorio è inammissibile per assoluta genericità e manifesta infondatezza; considerato che il motivo con il quale si censura la mancata applicazione della pena nel minimo si risolve in una richiesta non argomentata, non deducibile in questa sede, specie a fronte della completezza della motivazione resa in sentenza, che reputa congrua la pena inflitta e non suscettibile di rimodulazione in ragione del disvalore dei fatti, della spregiudicatezza dimostrata e dell'intensità del dolo nonché della personalità negativa dell'imputato, gravato da plurimi precedenti (pag. 2); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 maggio 2024 Il consigliere s