Italian Court dismisses appeal for insufficient motivation as generic and unsupported by facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Mazzé Luana inadmissible due to absolute genericity and manifest unfoundedness. The appellant contested the insufficient motivation for the sanction and the failure to apply the minimum penalty, arguing the punishment was disproportionate given her negative personality and prior record. The court rejected these arguments as non-arguable and unsupported by the detailed reasoning in the lower court's judgment, which deemed the sentence appropriate.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal based on insufficient motivation is inadmissible if the grounds are absolutely generic and manifestly unfounded, or if the request lacks argumentation and is not deducible at this stage.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZE LUANA nato a PALERMO il 07/02/1995 avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Mazzé Luana con il quale si contesta la insufficiente motivazione posta a fondamento del trattamento sanzionatorio è inammissibile per assoluta genericità e manifesta infondatezza; considerato che il motivo con il quale si censura la mancata applicazione della pena nel minimo si risolve in una richiesta non argomentata, non deducibile in questa sede, specie a fronte della motivazione resa in sentenza che reputa congrua la pena inflitta e non suscettibile di rimodulazione in ragione delle modalità della condotta e della personalità negativa dell'imputata, gravata da plurimi precedenti (pag. 2-3); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 maggio 2024 Il consiglièrie estensore Il Pr efirte