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Ordinanza — n. 23472/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23472/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23472/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAROFALO SALVATORE nato a PALERMO il 30/03/1992 avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Garofalo Salvatore con i quali si contesta la motivazione posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità e del trattamento sanzionatorio sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza; rilevato, infatti, che il primo motivo reitera la censura già disattesa in sentenza con corrette argomentazioni, escludendo l'applicabilità dell'attenuante di cui al quarto comma dell'art. 385 cod. pen., stante l'irrilevanza per la configurabilità del reato di evasione della elusione dei controlli con definitiva sottrazione agli stessi; i giudici hanno precisato che il rientro presso l'abitazione non è equiparabile alla consegna spontanea all'autorità di controllo, rimarcando che l'imputato si era allontanato per due giorni senza recarsi in caserma ed era stato predisposto un servizio per rintracciarlo (pag. 2); analogamente reiterativo e diretto a sollecitare una rivalutazione del giudizio di merito è il secondo motivo, che fa leva sulla minima distanza dal luogo di detenzione ove fu trovato il ricorrente e sul comportamento tenuto all'atto dell'arresto, al fine di censurare la ritenuta inapplicabilità dell'art. 131 bis cod. pen. giustificata dal rilievo attribuito alle modalità della condotta e all'intensità del dolo (pag. 3); inammissibile per genericità è anche l'ultimo motivo con cui si censura il bilanciamento operato in termini di mera equivalenza tra attenuanti generiche e recidiva specifica e infraquinquennale, avendo i giudici ampiamente giustificato la decisione sul punto e indicato gli elementi che la sorreggono (pag. 3); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen, art. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 23472/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen., stante l'irrilevanza per la configurabilità del reato di evasione della elusione dei controlli con definitiva sottrazione agli stessi; i giudici hanno precisato che il rientro presso l'abitazione non è equiparabile alla consegna spontanea all'autorità di controllo, rimarcando che l'imputato si era allontanato per due giorni senza recarsi in caserma ed era stato predisposto un servizio per rintracciarlo (pag. 2); analogamente reiterativo e diretto a sollecitare una rivalutazione del giudizio di merito è il secondo motivo, che fa leva sulla minima distanza dal luogo di detenzione ove fu trovato il ricorrente e sul comportamento tenuto all'atto dell'arresto, al fine di censurare la ritenuta inapplicabilità dell'art. 131 bis cod. pen. giustificata dal rilievo attribuito alle modalità della condotta e all'intensità del dolo (pag. 3); inammissibile per genericità è anche l'ultimo motivo con cui si censura il bilanciamento operato in termini di mera equivalenza tra attenuanti generiche e recidiva specifica e infraquinquennale, avendo i giudici ampiamente giustificato la decisione sul punto e indicato gli elementi che la sorreggono (pag. 3); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

Parole chiave

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corrispondenza con il difensore aiuto all'evasione di detenuti motivi soggettivi successivi alla fuga inesigibilità dell'allontanamento in Afghanistan persecuzione determinante per la fuga assenza prolungata all'estero

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
art. 131 bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAROFALO SALVATORE nato a PALERMO il 30/03/1992 avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Garofalo Salvatore con i quali si contesta la motivazione posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità e del trattamento sanzionatorio sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza; rilevato, infatti, che il primo motivo reitera la censura già disattesa in sentenza con corrette argomentazioni, escludendo l'applicabilità dell'attenuante di cui al quarto comma dell'art. 385 cod. pen., stante l'irrilevanza per la configurabilità del reato di evasione della elusione dei controlli con definitiva sottrazione agli stessi; i giudici hanno precisato che il rientro presso l'abitazione non è equiparabile alla consegna spontanea all'autorità di controllo, rimarcando che l'imputato si era allontanato per due giorni senza recarsi in caserma ed era stato predisposto un servizio per rintracciarlo (pag. 2); analogamente reiterativo e diretto a sollecitare una rivalutazione del giudizio di merito è il secondo motivo, che fa leva sulla minima distanza dal luogo di detenzione ove fu trovato il ricorrente e sul comportamento tenuto all'atto dell'arresto, al fine di censurare la ritenuta inapplicabilità dell'art. 131 bis cod. pen. giustificata dal rilievo attribuito alle modalità della condotta e all'intensità del dolo (pag. 3); inammissibile per genericità è anche l'ultimo motivo con cui si censura il bilanciamento operato in termini di mera equivalenza tra attenuanti generiche e recidiva specifica e infraquinquennale, avendo i giudici ampiamente giustificato la decisione sul punto e indicato gli elementi che la sorreggono (pag. 3); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 maggio 2024 Il