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Ordinanza — n. 23471/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to genericity and manifest unfoundedness of arguments regarding intent and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23471/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Porcaru Alin Florin inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of criminal intent and the application of specific sentencing provisions, arguing they were not properly considered. The court rejected these claims as generic and manifestly unfounded because they merely requested a factual re-evaluation without new evidence, citing the defendant's prior actions and intent as already adequately addressed in the first instance judgment.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals are inadmissible if they are generic or manifestly unfounded, particularly when they merely solicit a re-evaluation of facts already examined without presenting new evidence or legal arguments.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds manifest unfoundedness criminal intent sentencing provisions factual re-evaluation court costs ricusazione del pubblico ministero

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
art. 131 bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PORCARU ALIN FLORIN nato il 16/04/1992 avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Porcaru Alin Florin con i quali si contesta la motivazione posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità, in particolare sul dolo, e del trattamento sanzionatorio sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza; rilevato, infatti, che il primo motivo censura la mancata considerazione dell'assenza di dolo e propone elementi di fatto, già esaminati in sentenza, laddove si è dato atto che la tesi difensiva, secondo la quale l'imputato, allontanatosi dal luogo di detenzione si era recato a Catania in commissariato, si era costituito ed era stato tradotto in carcere, non aveva trovato riscontro nelle dichiarazioni del teste di p.g. ( pag. 2), sicché la critica finisce per sollecitare una rivalutazione in fatto; analogamente reiterativo e diretto a sollecitare una rivalutazione del giudizio di merito è il secondo motivo, che fa leva sullo stato di esasperazione dell'imputato detenuto e sul comportamento tenuto al fine di censurare la ritenuta inapplicabilità dell'art. 131 bis cod. pen., invece, giustificata dal rilievo attribuito alle modalità della condotta e all'intensità del dolo (pag. 3); non deducibile nonché generico e manifestamente infondato è anche l'ultimo motivo con cui si censura il diniego delle attenuanti generiche, invece, giustificato con congrua motivazione per il rilievo assorbente attribuito alle modalità del fatto e alla personalità dell'imputato, gravato da precedenti (pag.3); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 maggio 2024 Il consigliere estensore