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Ordinanza — n. 23470/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on tax evasion appeal grounds as merely repetitive and unfounded.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23470/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appellant's appeal inadmissible, ruling that the arguments were merely repetitive of the second-instance appeal and lacked merit. The appellant challenged the conviction for tax evasion by denying the factual occurrence and the subjective element of the crime, while the lower court had already confirmed the material facts and mental capacity based on unambiguous evidence. Consequently, the court upheld the original judgment, citing the established judicial orientation on evasion and the correct application of mitigating circumstances and the principle of minor offense non-punishability.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: Appeals that merely reproduce the grounds of the appealed judgment without new substantive arguments are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax evasion criminal appeal repetitive grounds inadmissible appeal subjective element Corte di Cassazione procedural admissibility evasione all'obbligo di contribuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 385 cod. pen.
Art. 366 c.p.p.
art. 385 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAGANO ANTONIO nato a LUCCA SICULA il 30/01/1956 avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA I motivi dedotti in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. sono inammissibili perché meramente riproduttivi dei motivi d'appello e comunque manifestamente infondati. Il primo motivo di ricorso censura l'affermazione in ordine alla penale responsabilità del ricorrente, prospettando l'insussistenza del fatto e, in subordine, la mancanza dell'elemento soggettivo del reato.

Su tali punti, tuttavia, la sentenza impugnata appare immune da censure, avendo riscontrato la materialità del fatto e il necessario coefficiente psichico, sulla base tanto dell'univocità degli elementi probatori quanto di un'interpretazione normativa in linea con gli orientamenti pacifici della giurisprudenza di legittimità in materia di evasione. Anche in punto di pena la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei criteri ermeneutici in relazione alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e alle circostanze attenuanti generiche, stante il rilievo attribuito alla reiterazione delle condotte, all'intensità del dolo e ai plurimi precedenti penali dell'imputato.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis