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Ordinanza — n. 23469/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic and unfounded lack of motivation arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23469/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal filed by Chiovaro Santo against the Palermo Court of Appeal inadmissible. The appellant argued for a reduction in the sanction based on the lack of specific reasoning regarding the motivation and the application of the penalty. The court rejected these claims because the arguments were merely generic and failed to identify specific inconsistencies or critical flaws in the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds are absolutely generic and manifestly unfounded, as they fail to articulate specific incongruities or critical profiles of the motivation.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of motivation manifestly unfounded sanction reduction motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIOVARO SANTO nato a PALERMO il 06/01/1982 avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Chiovaro Santo con i quali si contesta la motivazione posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità e del trattamento sanzionatorio sono inammissibili per assoluta genericità e manifesta infondatezza; rilevato, infatti, che si denuncia la mancanza e apparenza della motivazione in relazione ai motivi di appello senza, tuttavia, indicare specifiche incongruenze o profili critici della motivazione, sicché il vizio è meramente enunciato e non argomentato; considerato che analoga genericità sussiste per la motivazione relativa al trattamento sanzionatorio, di cui si invoca l'applicazione nel minimo, specie a fronte della motivazione resa in sentenza che reputa congrua la pena inflitta e non suscettibile di rimodulazione in ragione delle modalità della condotta e della personalità negativa dell'imputato, gravato da plurimi precedenti (pag. 2); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 maggio 2024 Il consigli