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Ordinanza — n. 23373/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as mere complaints lack legal basis and facts are proven.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23373/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Ndiaye Bara inadmissible, ruling that the grounds constituted mere complaints rather than valid legal arguments. The appellant argued for non-punishment based on prior convictions and alleged flaws in sentencing, but the court found the lower court's reasoning complete and logically sound. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals based on mere complaints regarding factual assessments or alleged lack of motivation are inadmissible when the lower court's decision is complete, logical, and free of substantive errors.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere complaints non-punishment cause sentencing reduction procedural costs commisurazione della pena minorile contravvenzioni commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 337 c.p.
Art. 56 c.p.
Art. 624 c.p.
Art. 625 c.p.
Art. 4 I.n. 110 del 1975
Art. 131 bis c.p.
La doglianza relativa alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod.
Art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990
risulta manifestamente infondata, avendo la Corte territoriale precisato che l'imputato "nonostante la giovanissima età, dal 2020 al 2023, ha cumulato quattro condanne per furto e rapina, e altre per violazione dell'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990".
art. 131 bis cod. pen
La doglianza relativa alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NDIAYE BARA nato il 12/12/2001 avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti ; esaminati i motivi del ricorso di Ndiaye Bara; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la condanna per i reati di cui agli artt. 337, 56-624-625 cod. pen., 4 I.n. 110 del 1975 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla denuncia del vizio di omessa motivazione che la lettura del provvedimento impugnato rivela essere completa e logicamente ineccepibile e dalla quale si evince l'insussistenza dei presupposti per applicazione dell'art. 131 bis cod. e la corretta determinazione della pena inflitta.

In riferimento all'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della causa di non punibilità, vengono indicati i numerosi precedenti penali, per fatti specifici (quattro condanne per furto e rapina). La doglianza relativa alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. risulta manifestamente infondata, avendo la Corte territoriale precisato che l'imputato "nonostante la giovanissima età, dal 2020 al 2023, ha cumulato quattro condanne per furto e rapina, e altre per violazione dell'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990". Anche la motivazione relativa alla determinazione della pena appare congrua, atteso che la pena base si è attestata sul minimo edittale e che gli aumenti per la continuazione sono stati stabiliti in misura ridotta, avendo peraltro la Corte di appello operato la riduzione di quattro mesi di reclusione rispetto alla condanna riportata di primo grado;

Considerato che all'inammissibilità dell'impu gnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa gamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 maggio 2024 Il nsigliere relato DeposITATN