Cassation court dismisses appeal as mere complaints lacking legal merit regarding sentencing and lack of reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Scotti Fortunato inadmissible, ruling that the grounds raised were merely complaints without legal substance. The appellant challenged a conviction for offenses under Articles 337, 582-585, and 576 of the Penal Code, arguing against the denial of generic mitigating circumstances and the sentence length. The court determined that the lower court's reasoning was logical and complete, specifically addressing the defendant's violent and contemptuous behavior during a road control, thus rejecting the claim of insufficient motivation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be based on points of law; mere complaints regarding factual assessments or the denial of mitigating circumstances, when the lower court's reasoning is logical and complete, are inadmissible.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCOTTI FORTUNATO nato a NAPOLI il 23/09/1985 avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Scotti Fortunato; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la condanna per i reati di cui agli artt. 337 e 582-585-576 cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla denuncia del vizio di omessa motivazione che la lettura del provvedimento impugnato rivela essere completa e logicamente ineccepibile in merito al diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione e alla determinazione della pena.
A tal riguardo la sentenza impugnata ha, quanto all'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle attenuanti ex art. 62 bis cod. pen., valorizzato la reiterazione di condotte illecite, peraltro specifiche, e l'atteggiamento violento e sprezzante tenuto dall'imputato all'atto del controllo (il predetto aveva accelerato con manovra repentina per sottrarsi ad un controllo su strada, colpendo gli agenti che gli avevano intimato l'alt e ai quali cagionava lesioni personali); il limitato scostamento rispetto al minimo edittale viene adeguatamente motivato in relazione alle modalità del fatto, da ritenersi grave, e dall'intensità del dolo manifestato con il violento comportamento tenuto.
Motivazione non illogica e quindi insindacabile in sede di legittimità. Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 maggio 2024 gIl C sigliere relat Il Presidente rico Gallucci , ,TATA Emilia An no Pl"--,y o Cr- JA U 2024