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Ordinanza — n. 23369/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for false testimony as inadmissible due to mere factual complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23369/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Conti Taguali Domenico Sebastiano inadmissible for the crime of false testimony. The appellant argued violations of procedural articles and lack of necessity for saving, but the court found these to be mere assertions without concrete evidence. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 384 cod. pen.; Art. 512 cod. proc. pen.: Appeals based on mere factual complaints or hypothetical necessity for saving are inadmissible in the court of cassation if the lower court's reasoning is logically complete and the alleged crime lacks concrete elements.

Parole chiave

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false testimony appeal inadmissible cassation mere factual complaints necessity for saving procedural violations pericolo di collusione con testimoni pericolo di tortura prova del timore di persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 63 cod. proc. pen.
Art. 64 cod. proc. pen.
Art. 191 cod. proc. pen.
Art. 197 cod. proc. pen.
Art. 371 cod. proc. pen.
Art. 512 cod. proc. pen.
pen., la censura risulta meramente assertiva non avendo il ricorrente indicato nessun concreto elemento dal quale poter evincere un'ipotesi di reato a carico del soggetto (Fascetto Sivillo Giuseppe) la cui denuncia è stata, ex art. 512 cod.
Art. 384 cod. pen.
Per quanto attiene alla censura per la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 384 cod.
art. 512 cod. proc. pen
pen., la censura risulta meramente assertiva non avendo il ricorrente indicato nessun concreto elemento dal quale poter evincere un'ipotesi di reato a carico del soggetto (Fascetto Sivillo Giuseppe) la cui denuncia è stata, ex art. 512 cod.
art. 384 cod. pen
Per quanto attiene alla censura per la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 384 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTI TAGUALI DOMENICO SEBASTIANO nato a TORTORICI il 15/07/1974 avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Conti Taguali Domenico Sebastiano; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la condanna per il delitto di falsa testimonianza non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla denuncia del vizio di motivazione che la lettura del provvedimento impugnato rivela essere completa e logicamente ineccepibile e dalla quale si evince l'insussistenza dei vizi dedotti.

In particolare, relativamente alla dedotta violazione degli artt. 63, 64, 191, 197 e 371 cod. proc. pen., la censura risulta meramente assertiva non avendo il ricorrente indicato nessun concreto elemento dal quale poter evincere un'ipotesi di reato a carico del soggetto (Fascetto Sivillo Giuseppe) la cui denuncia è stata, ex art. 512 cod. proc. pen., acquisita al dibattimento: risulta infatti del tutto ipotetica la conclusione del ricorrente secondo cui gli ispettori dell'INPS avrebbero sostanzialmente denunciato "la ditta Fascetto Sivillo Giuseppe e i lavoratori per truffa ai danni dell'ente pubblico di previdenza".

Per quanto attiene alla censura per la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 384 cod. pen. la sentenza impugnata, in modo non illogico, ha rilevato come al momento di commissione del fatto illecito non era ravvisabile alcuna necessità di salvamento rilevante ai sensi della norma suindicata, né il ricorrente ha indicato sotto quale profilo le dichiarazioni veritiere lo avrebbero potuto porre in tale condizione, atteso che, come già rilevato, meramente assertiva e priva di riscontri è la allegazione in ordine all'ipotetico reato a danno dell'INPS che sarebbe stato commesso anche dal ricorrente.

Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 maggio 2024 Il Consigliere r latore DEPOSITATI:\ --1 Il Presidente