Cassation appeal dismissed for generic grounds repeating rejected second-instance arguments without critical engagement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Renato Cenaj's appeal inadmissible for failing to substantively address the lower court's reasoning. The appellant merely reiterated generic complaints about the absence of specific statutory causes under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, which were already thoroughly examined and rejected in the second-instance judgment. The court ruled that such repetitive arguments without critical engagement constitute inadmissible grounds, resulting in the dismissal of the appeal and an order for the appellant to bear the costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it merely repeats arguments already rejected in the second instance without critically engaging with the reasoning used in the impugned decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CENA] RENATO nato il 25/10/1997 avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Cenaj Renato; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. (evasione dagli arresti domiciliari) risultano del tutto generici e riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata che ha con motivazione congrua ritenuto sussistenti gli elementi - oggettivi e soggettivi - del delitto contestato al Cenaj.
A fronte di detta motivazione il ricorrente si limita a sostenere che "la Corte avrebbe dovuto valutare la sussistenza di una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen.". Questa Corte di legittimità ha più volte ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica e assertiva, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (ex multis, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli).
Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 maggio 2024 Il Consigliere relatore - Il Presi