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Ordinanza — n. 23364/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23364/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23364/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAGONA ANTHONY nato a CUNEO il 26/02/1987 avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; Ragona Anthony visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Ragona Anthony e letta la memoria depositata dal difensore del ricorrente; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. risultano inammissibili, perché generici e riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata che, ai fini di escludere la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ha valorizzato la gravità del fatto (essendosi l'evasione dal carcere protratta per tre giorni) e i plurimi precedenti penali a carico per gravi reati, quali furto, rapina e detenzione illegale di armi, rilevando altresì, con motivazione certamente non illogica, che non può considerarsi significativa, in senso contrario, l'ammissione dell'addebito da parte del Ragona, che con la sua confessione non apportava apprezzabili elementi probatori; argomentazione coerente con l'orientamento di questa Corte secondo il quale è legittimo il diniego delle attenuanti generiche qualora l'imputato le richieda in relazione ad una confessione che, lungi dal palesare puro e semplice ravvedimento, costituisca viceversa la manifestazione di un preciso calcolo di fronte alle inequivocabili prove esistenti a suo carico (così, Sez. 6, n. 16681 del 11/06/1990, Macauda, Rv. 186031 - 01).

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 23364/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen. risultano inammissibili, perché generici e riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata che, ai fini di escludere la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ha valorizzato la gravità del fatto (essendosi l'evasione dal carcere protratta per tre giorni) e i plurimi precedenti penali a carico per gravi reati, quali furto, rapina e detenzione illegale di armi, rilevando altresì, con motivazione certamente non illogica, che non può considerarsi significativa, in senso contrario, l'ammissione dell'addebito da parte del Ragona, che con la sua confessione non apportava apprezzabili elementi probatori; argomentazione coerente con l'orientamento di questa Corte secondo il quale è legittimo il diniego delle attenuanti generiche qualora l'imputato le richieda in relazione ad una confessione che, lungi dal palesare puro e semplice ravvedimento, costituisca viceversa la manifestazione di un preciso calcolo di fronte alle inequivocabili prove esistenti a suo carico (così, Sez. 6, n. 16681 del 11/06/1990, Macauda, Rv. 186031 - 01).

Parole chiave

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aiuto all'evasione di detenuti esenzione dalla pena abbandono del procedimento penale attenuazione della pena allontanamento malgrado rischio di persecuzione evasione all'obbligo di contribuzione

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAGONA ANTHONY nato a CUNEO il 26/02/1987 avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; Ragona Anthony visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Ragona Anthony e letta la memoria depositata dal difensore del ricorrente; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. risultano inammissibili, perché generici e riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata che, ai fini di escludere la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ha valorizzato la gravità del fatto (essendosi l'evasione dal carcere protratta per tre giorni) e i plurimi precedenti penali a carico per gravi reati, quali furto, rapina e detenzione illegale di armi, rilevando altresì, con motivazione certamente non illogica, che non può considerarsi significativa, in senso contrario, l'ammissione dell'addebito da parte del Ragona, che con la sua confessione non apportava apprezzabili elementi probatori; argomentazione coerente con l'orientamento di questa Corte secondo il quale è legittimo il diniego delle attenuanti generiche qualora l'imputato le richieda in relazione ad una confessione che, lungi dal palesare puro e semplice ravvedimento, costituisca viceversa la manifestazione di un preciso calcolo di fronte alle inequivocabili prove esistenti a suo carico (così, Sez. 6, n. 16681 del 11/06/1990, Macauda, Rv. 186031 - 01).

Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso i