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Ordinanza — n. 23363/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and inadmissible due to lack of new legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23363/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the arguments were generic and repetitive of those already examined in the lower court's judgment. The appellant challenged a conviction for insult and damage to property, but the appellate court had already addressed the context of public safety and the physical evidence of the crime. Consequently, the court upheld the original conviction and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 341-bis and Art. 635 of the Penal Code; appeals must be specific and not merely repetitive of arguments already adequately examined and dismissed in the lower court judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic arguments repetitive censure insult crime damage to property public safety context Cassation review nesso causale del colpo di frusta

Disposizioni normative citate

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Art. 341-bis cod. pen.
Art. 635 cod. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TROMBACCIA NUNZIO nato a BRUSCIANO il 13/03/1962 avverso la sentenza del 11/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Trombaccia Nunzio; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di reati cui agli art. 341-bis e 635 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata che, ai fini della configurabilità del reato di oltraggio per la presenza di più persone e della pubblicità del luogo, ha dato atto che le espressioni oltraggiose venivano pronunciate dall'imputato nella stazione ferroviaria, all'indirizzo dei pubblici ufficiali "a causa e nel corso dello svolgimento dell'attività di ufficio"; e ciò in quanto gli operanti ponevano in essere un'attività di controllo finalizzata alla pubblica sicurezza, estrinsecatasi nell'identificazione dell'imputato, nella ricostruzione dei fatti e nell'assicurare l'arrivo dei soccorsi, e in tale contesto si collocano le espressioni oltraggiose dell'imputato.

Per quanto poi riguarda la censura relativa all'identificazione dell'imputato come colui che operò il danneggiamento del vagone ferroviario, infrangendone un finestrino, la Corte territoriale valorizza, in modo certamente non illogico, le circostanze che il capotreno vedeva Trombaccia scagliarsi contro il treno in corso e, soprattutto, che il predetto aveva delle ferite alle mani, ancora sanguinanti, evidente conseguenza dei colpi inferti al finestrino. Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 maggio 2024 674 j, Il C nsigliere rel tore PE-:POSITATA Il Presiden t