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Ordinanza — n. 23361/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for mere factual complaints and lack of sentencing reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23361/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the grounds relied upon were merely factual complaints rather than legal arguments. The appellant argued the sentencing lacked proper reasoning under Article 133 of the Penal Code, but the court found the lower court's explanation complete and logical. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; Art. 133 bis cod. pen.: Appeals in the interest of law are inadmissible if based solely on factual grievances or alleged lack of reasoning when the judgment is fully motivated and the penalty does not exceed the medium statutory minimum.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual grievances sentencing reasoning penal code article 133 procedural costs pene condizionali revisione della sentenza penale recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
In particolare, premesso che è errato il richiamo del ricorrente "all'art. 133 bis cod.
Art. 133 bis cod. pen.
In particolare, premesso che è errato il richiamo del ricorrente "all'art. 133 bis cod.
art. 133 bis cod. pen
In particolare, premesso che è errato il richiamo del ricorrente "all'art. 133 bis cod.
art. 337 cod. pen
art. 133 cod. pen
In particolare, premesso che è errato il richiamo del ricorrente "all'art. 133 bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932 - 01
pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena, è necessaria solo quando venga irrogata una pena base pari o superiore al medio edittale (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932 - 01).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABBES MOHAMED YOUSEF nato a MILANO il 20/04/1999 avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Abbes Mohamed Yousef; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la condanna non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla denuncia del vizio di omessa motivazione in relazione alla dosimetria della pena irrogata che la lettura del provvedimento impugnato rivela essere completa e logicamente ineccepibile.

In particolare, premesso che è errato il richiamo del ricorrente "all'art. 133 bis cod. pen." dal momento che tale norma è relativa alla determinazione della pena pecuniaria mentre Abbes è stato condannato solo alla reclusione, la Corte territoriale ha, in modo non illogico, ritenuto la congruità della pena inflitta "alla luce della non contenuta gravità dei fatti e delle modalità della condotta (come esaurientemente descritta dalla sentenza di primo grado che qui si richiama sul punto)"; peraltro, per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., ritenuto più grave nell'ambito della continuazione, la pena base è stata fissata in mesi otto di reclusione, misura di poco eccedente il minimo edittale (mesi sei).

La sentenza impugnata — che ha altresì ritenuto l'attenuante per il vizio parziale di mente prevalente sulla contestata recidiva, riducendo quindi la pena inflitta in primo grado - ha rispettato quindi il principio secondo cui una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena, è necessaria solo quando venga irrogata una pena base pari o superiore al medio edittale (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932 - 01).

Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Co