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Ordinanza — n. 23360/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23360/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23360/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIANZA CHRISTIAN nato a MAGENTA il 08/11/1988 avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Lianza Christian; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la condanna per il reato di cui all'art. 385, comma 3, cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla denuncia del vizio di omessa motivazione che la lettura del provvedimento impugnato rivela essere completa e logicamente ineccepibile in merito al diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

Regesto Legislator

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art. 62 bis cod. pen; Ordinanza — n. 23360/2024 — snpen · Corte di Cassazione: A tal riguardo la sentenza impugnata ha evidenziato l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento all'imputato delle attenuanti ex art. 62 bis cod. pen., in ragione della concreta gravità del fatto, desunta dai numerosi pregiudizi a carico, anche per gravi reati (rapina, detenzione e porto di armi, anche clandestine); motivazione all'evidenza non illogica e dunque insindacabile in questa sede. Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.

Parole chiave

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aiuto all'evasione di detenuti esenzione dalla pena inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento circostanza attenuante abbandono del procedimento penale elusione fiscale

Disposizioni normative citate

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art. 62 bis cod. pen
A tal riguardo la sentenza impugnata ha evidenziato l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento all'imputato delle attenuanti ex art. 62 bis cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIANZA CHRISTIAN nato a MAGENTA il 08/11/1988 avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Lianza Christian; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la condanna per il reato di cui all'art. 385, comma 3, cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla denuncia del vizio di omessa motivazione che la lettura del provvedimento impugnato rivela essere completa e logicamente ineccepibile in merito al diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

A tal riguardo la sentenza impugnata ha evidenziato l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento all'imputato delle attenuanti ex art. 62 bis cod. pen., in ragione della concreta gravità del fatto, desunta dai numerosi pregiudizi a carico, anche per gravi reati (rapina, detenzione e porto di armi, anche clandestine); motivazione all'evidenza non illogica e dunque insindacabile in questa sede. Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 maggio 2024 Il Consigliere rlator ,1 Il Presid