Ordinanza — n. 23359/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRANCESE MICHELE nato a VERCELLI il 25/08/1976 avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Francese Michele; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna risultano inammissibili, perché generici e riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata che ha confermato la condanna di primo grado in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 23359/2024 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRANCESE MICHELE nato a VERCELLI il 25/08/1976 avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Francese Michele; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna risultano inammissibili, perché generici e riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata che ha confermato la condanna di primo grado in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRANCESE MICHELE nato a VERCELLI il 25/08/1976 avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Francese Michele; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna risultano inammissibili, perché generici e riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata che ha confermato la condanna di primo grado in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
La statuizione sul punto è immune da censure di legittimità atteso che, da un lato, lo stesso appellante ha formulato tale richiesta ove il beneficio fosse concedibile, e che, dall'altro lato, l'imputato è gravato da tre precedenti penali per delitto, in relazione ai quali ha riportato la pena complessiva di anni due e mesi quattro di reclusione; situazione ostativa per legge alla concessione del benefico richiesto e ricorrendo la quale, quindi, non è richiesta una espressa motivazione del rigetto (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022 - dep. 2023, Lakrafy Mohamed, Rv. 284096 - 01).
Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 3