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Ordinanza — n. 23351/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding opposition to criminal dismissal under Art. 410 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23351/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the opposition filed by the aggrieved party against the prosecutor's dismissal was not permitted under the applicable procedural law at the time. The lower court correctly applied pre-existing rules since the new Article 410-bis of the Criminal Procedure Code had not yet been introduced when the opposition occurred. Consequently, the appeal failed to meet the strict admissibility criteria for challenging the dismissal's lack of motivation.

Regesto Legislator

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Art. 410 cod. proc. pen.; Art. 409, comma 6, cod. proc. pen.: The appeal against the dismissal of criminal proceedings by the prosecutor is inadmissible if the opposition by the aggrieved party was not permitted by law at the time of filing, as the new procedural regime does not apply retroactively.

Parole chiave

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criminal dismissal appeal aggrieved party opposition procedural inadmissibility retroactive application Criminal Procedure Code falsa testimonianza inchiesta per falsità atti censura dell'accertamento dei fatti

Disposizioni normative citate

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Art. 410 cod. proc. pen.
409, comma 6, prev., è ammesso, oltre che nell'ipotesi di mancato avviso per l'udienza camerale, solo per assenza o manifesta illogicità di motivazione in ordine all'inammissibilità dell'opposizione proposta dalla persona offesa dal reato ai sensi dell'art. 410 cod. proc. pen. (Sez.
Art. 409, comma 6, cod. proc. pen.
Il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 409, comma 6, prev., è ammesso, oltre che nell'ipotesi di mancato avviso per l'udienza camerale, solo per assenza o manifesta illogicità di motivazione in ordine all'inammissibilità dell'opposizione proposta dalla persona offesa dal reato ai sensi dell'art.
Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Invero, ratione temporis a detta opposizione, come correttamente rilevato dal Tribunale monocratico che ha disposto la trasmissione a questa Corte dell'impugnazione ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., deve applicarsi la disciplina processuale precedente all'introduzione dell'art.
art. 372 cod. pen
art. 410 bis cod. pen
pen., deve applicarsi la disciplina processuale precedente all'introduzione dell'art. 410 bis cod. pen.
art. 410 cod. proc. pen
409, comma 6, prev., è ammesso, oltre che nell'ipotesi di mancato avviso per l'udienza camerale, solo per assenza o manifesta illogicità di motivazione in ordine all'inammissibilità dell'opposizione proposta dalla persona offesa dal reato ai sensi dell'art. 410 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, 29/03/2007, Pm in proc. Lista, Rv. 236537-01
(Sez. U, 29/03/2007, Pm in proc. Lista, Rv. 236537-01).
Sez. U., n. 2 del 14/02/1996, Pc in proc. Testa, Rv. 204132 - 01
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELIDEO PAOLO nato a CASALINCONTRADA il 27/06/1952 parte offesa nel procedimento c/ VALERIO MAURIZIO nato a LANCIANO il 26/07/1962 avverso il decreto del 20/08/2013 del GIP TRIBUNALE di CHIETIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; • visti gli atti e il decreto impugnato; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Melideo Paolo; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso il decreto con il quale il Gip del Tribunale di Chieti ha disposto l'archiviazione del procedimento penale nei confronti di Valerio Maurizio, indagato per il reato di cui all'art. 372 cod. pen., dichiarando inammissibile l'opposizione presentata dalla persona offesa Melideo Paolo, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità.

Invero, ratione temporis a detta opposizione, come correttamente rilevato dal Tribunale monocratico che ha disposto la trasmissione a questa Corte dell'impugnazione ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., deve applicarsi la disciplina processuale precedente all'introduzione dell'art. 410 bis cod. pen. (Sez. U, 29/03/2007, Pm in proc. Lista, Rv. 236537-01). Il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 409, comma 6, prev., è ammesso, oltre che nell'ipotesi di mancato avviso per l'udienza camerale, solo per assenza o manifesta illogicità di motivazione in ordine all'inammissibilità dell'opposizione proposta dalla persona offesa dal reato ai sensi dell'art. 410 cod. proc. pen. (Sez.

U., n. 2 del 14/02/1996, Pc in proc. Testa, Rv. 204132 - 01); nella specie, il decreto impugnato motiva in modo insindacabile in questa sede in ordine all'insussistenza dei presupposti per la configurabilità dell'ipotesi di reato e alla conseguente inidoneità delle indagini ulteriori invocate dalla persona offesa ad apportare elementi utili per l'esercizio dell'azione penale. Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 maggio 2024 Il Consigliere r latore r DEPOSITATA Il Preside