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Ordinanza — n. 23350/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for evading home detention as generic and procedurally inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23350/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by D'Ambrosio Andrea inadmissible due to its generic nature and failure to provide new legal arguments. The lower court had convicted the defendant for evading home detention by leaving his residence for the condominium garage, a location the appellate court deemed part of his private dwelling. The supreme court rejected the appeal because the first-instance judgment already adequately addressed these facts and applied the correct legal interpretation regarding the scope of 'home' for detention purposes.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; The appeal is inadmissible if the grounds are generic and repetitive of arguments already sufficiently examined and dismissed with correct legal reasoning in the contested judgment.

Parole chiave

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evading home detention condemnation appeal procedural inadmissibility generic grounds home detention scope domicilio comune inviolabilità del domicilio detentore del domicilio

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
262155 - 01) secondo il quale in tema di evasione dagli arresti domiciliari, agli effetti dell'art. 385 cod.
art. 385 cod. pen
262155 - 01) secondo il quale in tema di evasione dagli arresti domiciliari, agli effetti dell'art. 385 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 4830 del 21/10/2014
La Corte territoriale si è conformata all'indirizzo di questa Corte (ex multis, Sez. 6, n. 4830 del 21/10/2014 - dep.
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMBROSIO ANDREA nato a ASTI il 30/10/1998 avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di D'Ambrosio Andrea; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. (evasione dagli arresti domiciliari) non risultano ammissibili in sede di legittimità, perché generici e riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata.

La Corte territoriale - nel riconoscere l'imputato non punibile per particolare tenuità del fatto - ha ritenuto sussistente il fatto di reato in quanto l'imputato si era allontanato dal proprio domicilio recandosi nel garage condominiale. La Corte territoriale si è conformata all'indirizzo di questa Corte (ex multis, Sez. 6, n. 4830 del 21/10/2014 - dep. 2015, Pm in proc. Capkevica, Rv. 262155 - 01) secondo il quale in tema di evasione dagli arresti domiciliari, agli effetti dell'art. 385 cod. pen. deve intendersi per abitazione il luogo in cui la persona conduce la propria vita domestica e privata con esclusione di ogni altra appartenenza (aree condominiali, dipendenze, giardini, cortili e spazi simili) che non sia di stretta pertinenza dell'abitazione e non ne costituisca parte integrante, al fine di agevolare i controlli di polizia sulla reperibilità dell'imputato, che devono avere il carattere della prontezza e della non aleatorietà. (In motivazione, la S.C. ha precisato che il fine primario e sostanziale della misura coercitiva degli arresti domiciliari è quello di impedire i contatti con l'esterno ed il libero movimento della persona, quale mezzo di tutela delle esigenze cautelari, che può essere vanificato anche dal trattenersi negli spazi condominiali comuni).

Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 maggio 2024 (4ii pri sigliere elatore " DEPOSITATA Il President