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Ordinanza — n. 23347/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal for evading home detention as mere complaints lacking legal merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23347/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the grounds raised were merely complaints without legal substance. The appellant argued against the conviction for evading home detention, focusing on alleged procedural flaws and the lack of mitigating circumstances. The court rejected these arguments, affirming the lower court's finding that the appellant's failure to respond to control orders constituted illegal evasion and that the specific mitigating circumstance for returning to the residence did not apply.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 600 cod. proc. pen.: Appeals based solely on factual complaints or alleged lack of reasoning are inadmissible when the lower court's decision is logically sound and fully motivated.

Parole chiave

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evading home detention inadmissible appeal lack of reasoning mitigating circumstances recidivism procedural complaint home detention violation aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Art. 600 cod. proc. pen.
art. 385 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 1560 del 27/10/2020
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONANNO ANTONINO nato a ERICE il 24/06/1992 avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Bonanno Antonino; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. (evasione dagli arresti domiciliari) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla denuncia del vizio di omessa motivazione che la lettura del provvedimento impugnato rivela essere completa e logicamente ineccepibile e dalla quale si evince l'insussistenza dei dedotti vizi di motivazione.

In particolare, in modo non illogico, la Corte territoriale ha ritenuto adeguatamente provata la condotta di reato sulla base della mancata risposta dell'imputato all'atto del controllo (circostanza dimostrativa dell'allontanamento illecito) giudicando irrilevante l'eventuale breve durata dell'evasione; in relazione alla non configurabilità della circostanza attenuante prevista dal comma 4 dell'art. 385 cod. pen. (costituzione dell'evaso in carcere) ha evidenziato che essa non risulta applicabile al caso del soggetto evaso dagli arresti domiciliari che faccia rientro al domicilio nel quale è applicata la misura (argomentazione coerente con i principi stabiliti in materia da questa Corte: da ultimo, Sez. 6, n. 1560 del 27/10/2020 - dep. 2021, Pg. c.

Monticciolo, Rv. 280479 - 01). Del tutto adeguate - e dunque insindacabili in questa sede - risultano anche le argomentazioni relative alla mancanza dei presupposti per il riconoscimento delle attenuanti generiche (in ragione dei numerosi precedenti a carico, anche per fatti specifici) e alla conferma della ritenuta recidiva reiterata ed infraquinquennale, risultando l'imputato gravato da tre precedenti penali per recenti reati di furto, ricettazione e invasione di edifici in concorso, condotte illecite, dunque, dimostrative di una pervicace capacità a delinquere.

Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condannatIA ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 maggio 2024 Il siglier