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Ordinanza — n. 23346/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23346/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23346/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARDINA DAVIDE nato a PALERMO il 31/07/1987 avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Sardina Davide; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. (evasione dagli arresti domiciliari), perché generici e riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata che, ai fini della non configurabilità della circostanza attenuante prevista dal comma 4 dell'art. 385 cod. pen. (costituzione dell'evaso in carcere) ha evidenziato che essa non risulta applicabile al caso del soggetto evaso dagli arresti domiciliari che faccia rientro al domicilio nel quale è applicata la misura.

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 23346/2024 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte territoriale ha fatto quindi buon governo del principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale non è configurabile la circostanza attenuante di cui all'art. 385, comma quarto, cod. pen. nel caso in cui la persona evasa dalla detenzione domiciliare rientri spontaneamente nel luogo di esecuzione della misura da cui si era temporaneamente allontanata, essendo indispensabile che la stessa si presenti presso un istituto carcerario o si consegni ad un'autorità che abbia l'obbligo di tradurla in carcere (da ultimo, Sez. 6, n. 1560 del 27/10/2020 - dep. 2021, Pg. c.

Parole chiave

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aiuto all'evasione di detenuti ritorno volontario esenzione dalla pena recidiva nell'infrazione adeguamento della pena migrazione di ritorno

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
La Corte territoriale ha fatto quindi buon governo del principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale non è configurabile la circostanza attenuante di cui all'art. 385, comma quarto, cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARDINA DAVIDE nato a PALERMO il 31/07/1987 avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Sardina Davide; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. (evasione dagli arresti domiciliari), perché generici e riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata che, ai fini della non configurabilità della circostanza attenuante prevista dal comma 4 dell'art. 385 cod. pen. (costituzione dell'evaso in carcere) ha evidenziato che essa non risulta applicabile al caso del soggetto evaso dagli arresti domiciliari che faccia rientro al domicilio nel quale è applicata la misura.

La Corte territoriale ha fatto quindi buon governo del principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale non è configurabile la circostanza attenuante di cui all'art. 385, comma quarto, cod. pen. nel caso in cui la persona evasa dalla detenzione domiciliare rientri spontaneamente nel luogo di esecuzione della misura da cui si era temporaneamente allontanata, essendo indispensabile che la stessa si presenti presso un istituto carcerario o si consegni ad un'autorità che abbia l'obbligo di tradurla in carcere (da ultimo, Sez. 6, n. 1560 del 27/10/2020 - dep. 2021, Pg. c.

Monticciolo, Rv. 280479 - 01). Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 maggio 2024 Il C nsigliere rel tore Il Pre