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Ordinanza — n. 23343/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific grounds under Art. 448(2-bis) CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23343/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible de plano because the grounds cited were generic and did not fall within the specific exceptions permitted by law. The appellant argued that the lower court failed to apply the non-punishment provision of Article 131-bis of the Penal Code, claiming a violation of Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The Court ruled that post-2017 legislative amendments restrict appeals against sentencing judgments to only those explicitly listed violations, excluding the failure to verify non-punishment causes.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; Art. 129, c.p.p.; Art. 131-bis, c.p.p.: Appeals against sentencing judgments are inadmissible if they rely on the non-exhaustion of non-punishment causes, as the amended statute limits review to specific statutory violations.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility non-punishment cause verification Article 448 paragraph 2-bis sentencing judgment review generic grounds of appeal proporzionalità della pena censure procedurali divieto della reformatio in peius

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
103, che ha introdotto nell'art. 448 cod.
Art. 129, c.p.p.
il comma 2-bis, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.
Art. 131-bis, c.p.p.
pen., la causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.
Law 103/2017
art. 131 bis cod. pen
pen., la causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen.
art. 448 cod. proc. pen
103, che ha introdotto nell'art. 448 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
il comma 2-bis, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. F, ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui Amine
Sez. F, ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui Amine, Rv.
Sez. 4, n. 9204 del 01/02/2018, Di Corato
pen., Sez. 4, n. 9204 del 01/02/2018, Di Corato, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROTOPAPA GIUSEPPE nato a GALLIPOLI il 09/06/1986 avverso la sentenza del 14/11/2023 del TRIBUNALE di LECCEpato avviso alle partiA udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Protopapa Giuseppe; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che il ricorso - con il quale ci si duole che nella sentenza emessa su accordo delle parti non sia stata applicata, ai sensi dell'129 cod. proc. pen., la causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. - deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché i motivi propongono censure non consentite.

Anche a prescindere dalla genericità degli stessi, va ribadito che dopo la modifica normativa ad opera della legge 23 giugno 2017 n. 103, che ha introdotto nell'art. 448 cod. proc. pen. il comma 2-bis, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che il comma 2-bis cit., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra le quali non è contemplata la mancata osservanza dell'art. 129 cod. proc. pen. (ex multis, v.

Sez. F, ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui Amine, Rv. 279761 - 01 e, con specifico riferimento all'art. 131 bis cod. pen., Sez. 4, n. 9204 del 01/02/2018, Di Corato, Rv. 272265 - 01). Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ìlit ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 31 maggio 2024