Ordinanza — n. 23341/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAMIANI GENNARO nato a NAPOLI il 12/10/1985 avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Damiani Gennaro; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che il ricorso - con il quale si eccepisce l'illegittimità della sentenza, emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen., per non avere il giudicante di appello confermato il beneficio della pena sospesa, concessa in primo grado - deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599 bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 23341/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 599 bis cod. proc. pen., per non avere il giudicante di appello confermato il beneficio della pena sospesa, concessa in primo grado - deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAMIANI GENNARO nato a NAPOLI il 12/10/1985 avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Damiani Gennaro; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che il ricorso - con il quale si eccepisce l'illegittimità della sentenza, emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen., per non avere il giudicante di appello confermato il beneficio della pena sospesa, concessa in primo grado - deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge.
Invero, la Corte territoriale, sull'accordo delle parti, ha dichiarato improcedibile un reato per difetto di querela, ha rideterminato in dieci mesi di reclusione la pena inflitta all'imputato e ha "confermato nel resto" la sentenza impugnata. E' dunque evidente che tra le statuizioni adottate dal Tribunale e confermate in appello vi è anche la "concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena" come disposto nella sentenza di prime cure, per cui nessuna violazione dell'accordo tra le parti od omessa motivazione in merito al beneficio già concesso è rinvenibile.
Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 maggio 2024 Il C nsigliere elatore Il Pre,. ent