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Ordinanza — n. 23336/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for violation of custody obligations as inadmissible due to mere factual complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23336/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Salvatore Spiniello inadmissible, ruling that the grounds raised were merely expressions of dissatisfaction regarding factual findings rather than legal errors. The lower courts found the defendant guilty of violating custody obligations after refusing to surrender a seized vehicle despite being notified and appointed as its custodian. The court rejected the claim of insufficient reasoning, noting the judgment clearly explained the defendant's conscious intent to evade the judicial order.

Regesto Legislator

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Art. 388 cod. pen.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: Appeals based solely on mere complaints regarding factual findings or alleged defects in reasoning are inadmissible in the Court of Cassation if the lower court's decision is logically sound and factually grounded.

Parole chiave

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violation custody obligations inadmissible appeal mere factual complaints defect in reasoning seizure of movable property conscious intent to evade judicial execution order sequestro del veicolo

Disposizioni normative citate

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Art. 388 cod. pen.
Art. 521-bis cod. proc. civ.
Pertanto, risulta integrata la fattispecie contestata, dal momento che il reato di violazione degli obblighi di custodia, in caso di pignoramento di un bene mobile registrato eseguito nelle forme di cui all'art. 521-bis cod.
Art. 131 bis cod. pen.
In riferimento al secondo motivo del ricorso, con il quale si denuncia vizio di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
art. 388 cod. pen
art. 521-bis cod. proc. civ
Pertanto, risulta integrata la fattispecie contestata, dal momento che il reato di violazione degli obblighi di custodia, in caso di pignoramento di un bene mobile registrato eseguito nelle forme di cui all'art. 521-bis cod.
art. 131 bis cod. pen
In riferimento al secondo motivo del ricorso, con il quale si denuncia vizio di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 25368 del 17/05/2023, Spagnuolo
civ., si perfeziona alla scadenza del termine assegnato al debitore esecutato, divenuto custode, per la consegna del bene agli organi della procedura esecutiva (così, Sez. 6, n. 25368 del 17/05/2023, Spagnuolo, Rv.
Sez. 6, n. 25905 del 16/04/2015, Limodio
Evidente è altresì l'esistenza del dolo di fattispecie, che ha natura di dolo generico e richiede solo la volontà cosciente del colpevole di eludere la esecuzione di un provvedimento del giudice (Sez. 6, n. 25905 del 16/04/2015, Limodio, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINIELLO SALVATORE nato a AVELLINO il 05/10/1974 avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Spiniello Salvatore; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la condanna per il reato di cui all'art. 388 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla denuncia del vizio di omessa motivazione che la lettura del provvedimento impugnato rivela essere completa e logicamente ineccepibile e dalla quale si evince l'insussistenza dei dedotti vizi di motivazione.

Invero, la Corte territoriale, richiamando la conforme statuizione del primo giudice, ha, in modo non illogico, ritenuto la sussistenza del reato contestato, in riferimento agli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie. A sua volta, il Tribunale aveva evidenziato come nonostante l'atto di pignoramento fosse stato notificato a mani proprie dell'imputato, nominato custode del mezzo, con l'intimazione a consegnarlo entro dieci giorni all'IVG, il predetto non solo non consegnava il veicolo ma continuava a circolarvi. Pertanto, risulta integrata la fattispecie contestata, dal momento che il reato di violazione degli obblighi di custodia, in caso di pignoramento di un bene mobile registrato eseguito nelle forme di cui all'art. 521-bis cod. proc. civ., si perfeziona alla scadenza del termine assegnato al debitore esecutato, divenuto custode, per la consegna del bene agli organi della procedura esecutiva (così, Sez. 6, n. 25368 del 17/05/2023, Spagnuolo, Rv. 284882 - 01).

Evidente è altresì l'esistenza del dolo di fattispecie, che ha natura di dolo generico e richiede solo la volontà cosciente del colpevole di eludere la esecuzione di un provvedimento del giudice (Sez. 6, n. 25905 del 16/04/2015, Limodio, Rv. 263810 - 01). In riferimento al secondo motivo del ricorso, con il quale si denuncia vizio di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., la motivazione della sentenza impugnata ("l'imputato ha dimostrato una totale incuranza per gli obblighi stabiliti dalla legge a suo carico") risulta adeguata, specie tenuto conto che la violazione ha avuto ad oggetto un'autovettura (e dunque un bene di valore rilevante).

Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 maggio 2024 Il onsiglier