Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23332/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for evading home detention as arguments are generic and facts were correctly assessed below.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23332/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Giovanni Bifolco's appeal inadmissible regarding his conviction for evading home detention. The lower court correctly rejected Bifolco's alternative defense that he and his wife did not hear the doorbell because they were asleep after taking tranquilizers following a family tragedy. The court upheld the finding that the repeated night inspections and the lit apartment were sufficient evidence of absence, rejecting the defense as merely conjectural. Consequently, the appeal was dismissed, and Bifolco was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 385 cod. pen.; Art. 533 cod. proc. pen.: In cases of evading home detention, absence may be inferred from failure to answer a doorbell during persistent night inspections, provided the defense does not rest on purely conjectural hypotheses.

Parole chiave

Generato dall'IA
evading home detention doorbell response night inspections conjectural defense inadmissible appeal home detention violation burden of proof evasione all'obbligo di contribuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 385 cod. pen.
Art. 533 cod. proc. pen.
nel corso di un controllo notturno per un consistente lasso temporale e con modalità insistenti e tali da richiamare l'attenzione, e non potendo il dubbio, rilevante ex art. 533 cod. proc. pen., fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile (Sez.
art. 385 cod. pen
art. 533 cod. proc. pen
nel corso di un controllo notturno per un consistente lasso temporale e con modalità insistenti e tali da richiamare l'attenzione, e non potendo il dubbio, rilevante ex art. 533 cod. proc. pen., fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile (Sez.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 1071 del 08/01/2016, Martellotti
La motivazione è dunque conforme all'indirizzo di questa Corte (ex multis, Sez. 6, n. 1071 del 08/01/2016, Martellotti, Rv.
Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P.
pen., fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile (Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P., Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIFOLCO GIOVANNI nato a NAPOLI il 11/02/1963 avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Bifolco Giovanni; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. (evasione dagli arresti domiciliari) non risultano ammissibili in sede di legittimità, perché generici e riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata che ha ritenuto sussistente il fatto di reato.

In particolare, la versione alternativa proposta dall'imputato - secondo il quale lui e la moglie, presenti nell'abitazione, non avevano sentito il campanello di casa azionato dagli operanti in quanto dormivano pesantemente dopo avere assunto dei tranquillanti dopo una tragedia familiare (la morte di un figlio, ucciso per errore da un Carabiniere) - è stata, con motivazione congrua, disattesa dalla Corte territoriale. La sentenza impugnata ha rilevato che gli agenti hanno ripetuto il controllo, "avvenuto in piena notte, per due/tre volte nell'arco temporale di dieci minuti", che non vi è prova che l'imputato e la moglie avessero assunto tali medicine e che la circostanza che la luce dell'appartamento fosse accesa non è dirimente "potendosi interpretare come un espediente utilizzato dall'imputato ... per simulare la sua presenza a casa".

La motivazione è dunque conforme all'indirizzo di questa Corte (ex multis, Sez. 6, n. 1071 del 08/01/2016, Martellotti, Rv. 267726 — 01) secondo il quale in tema di evasione; l'allontanamento dell'imputato dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione può essere legittimamente desunto dalla sua mancata risposta al suono del citofono, attivato dalla P.G. nel corso di un controllo notturno per un consistente lasso temporale e con modalità insistenti e tali da richiamare l'attenzione, e non potendo il dubbio, rilevante ex art. 533 cod. proc. pen., fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile (Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P., Rv. 281647 - 04).

Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. 7i7 P. O. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 maggio 2024 Consigliere r