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Ordinanza — n. 23330/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to mere complaints lacking factual basis and legal merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23330/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by El Maazouzi Khalid inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a conviction for drug trafficking and assault, arguing the lower court failed to properly motivate its decision. The court rejected these claims as mere complaints without factual foundation, noting that evidence of the drug sale and assault was clearly established through witness testimony and direct observation.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Art. 337 cod. pen.: Appeals based on mere complaints regarding omitted motivation or factual errors are inadmissible when the contested decision is logically complete and the alleged vices do not exist.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere complaints drug trafficking omitted motivation procedural costs Cassation review factual basis imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Art. 337 cod. pen.
309 del 1990 (in relazione alla cessione di grammi 13,1 di hashish) e all'art. 337 cod.
art. 337 cod. pen
309 del 1990 (in relazione alla cessione di grammi 13,1 di hashish) e all'art. 337 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL MAAZOUZI KHALID nato il 18/07/1993 avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di El Maazouzi Khalid; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la condanna per i reati di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (in relazione alla cessione di grammi 13,1 di hashish) e all'art. 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze, peraltro formulate in modo assertivo, in punto di fatto ed incentrati sulla denuncia del vizio di omessa motivazione che la lettura del provvedimento impugnato rivela essere completa e logicamente ineccepibile e dalla quale si evince l'insussistenza dei dedotti vizi di motivazione.

In particolare, con riferimento alla cessione dello stupefacente, la Corte territoriale ha, in modo non illogico, superato le doglianze dell'imputato rilevando che la prova di tale fatto emerge, oltre che dalle dichiarazioni rese in dibattimento dall'acquirente, dalla "diretta osservazione degli operanti"; così come la resistenza è dimostrata dalla condotta dell'El Maazouzi che, inseguito in acqua da un operante, "lo ha aggredito a pugni e calci". Aspecifica è anche la censura in merito alla pena inflitta, determinata in modo assai prossimo al minimo edittale.

Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 maggio 2024 Il onsigliere relatore Il Pr