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Ordinanza — n. 23329/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23329/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23329/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAITI SOBHI nato il 09/11/1988 avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA\ra ci-T7n7\71113-ati; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Maiti Sobhi; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato Maiti Sobhi. Invero, dopo la riforma apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 6, ord. n. n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv. 272885 - 01).

Regesto Legislator

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art. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 23329/2024 — snpen · Corte di Cassazione: La causa originaria dell'inammissibilità non consente di instaurare un rapporto con il Giudice di impugnazione e, stante la tipologia di vizio dell'atto introduttivo, va dichiarata con procedura de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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diritto di ottenere una decisione allegazioni insufficientemente motivate ritiro della domanda di revisione disobbedienza alla decisione dell'autorità requisito della firma ammissione all'avvocatura

Disposizioni normative citate

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art. 613 cod. proc. pen
Invero, dopo la riforma apportata all'art. 613 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAITI SOBHI nato il 09/11/1988 avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA\ra ci-T7n7\71113-ati; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Maiti Sobhi; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato Maiti Sobhi. Invero, dopo la riforma apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 6, ord. n. n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv. 272885 - 01).

La causa originaria dell'inammissibilità non consente di instaurare un rapporto con il Giudice di impugnazione e, stante la tipologia di vizio dell'atto introduttivo, va dichiarata con procedura de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 31 maggio 2024 Il C nsigliere ste re Il P