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Ordinanza — n. 23328/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23328/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23328/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUHARID YASSINE nato il 17/03/1991 avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; • visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Bouharid Yassine; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la condanna per i reati di cui agli artt. 81, 337 e 635 cod. pen. - e relativi alla determinazione della pena per i "reati satelliti" ex art. 81 cod. pen. - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla denuncia del vizio di omessa motivazione che la lettura del provvedimento impugnato rivela essere completa e logicamente ineccepibile e dalla quale si evince l'insussistenza dei dedotti vizi di motivazione.

Regesto Legislator

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art. 81 cod. pen, art. 132 cod. pen; Ordinanza — n. 23328/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 81, 337 e 635 cod. pen. - e relativi alla determinazione della pena per i "reati satelliti" ex art. 81 cod. pen. - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla denuncia del vizio di omessa motivazione che la lettura del provvedimento impugnato rivela essere completa e logicamente ineccepibile e dalla quale si evince l'insussistenza dei dedotti vizi di motivazione.

Parole chiave

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aggravamento della pena modifica della sentenza errore nella commisurazione della pena sanzione sproporzionata grave limitazione del diritto costituzionale riduzione della multa

Disposizioni normative citate

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art. 81 cod. pen
- e relativi alla determinazione della pena per i "reati satelliti" ex art. 81 cod. pen.
art. 132 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUHARID YASSINE nato il 17/03/1991 avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; • visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Bouharid Yassine; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la condanna per i reati di cui agli artt. 81, 337 e 635 cod. pen. - e relativi alla determinazione della pena per i "reati satelliti" ex art. 81 cod. pen. - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla denuncia del vizio di omessa motivazione che la lettura del provvedimento impugnato rivela essere completa e logicamente ineccepibile e dalla quale si evince l'insussistenza dei dedotti vizi di motivazione.

Invero, la Corte territoriale ha, in modo non illogico, ritenuto congruo - alla luce della personalità dell'imputato, dell'incidenza della condotta su beni pubblici e della realizzazione dei fatti in un tempo ristretto - l'aumento per i reati satelliti (due episodi di danneggiamento aggravato), operato dal Tribunale nella misura di giorni venti di reclusione per ciascuno di essi. Trattasi di motivazione insindacabile in questa sede, atteso che in tema di reato continuato il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005 - 01).

Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso