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Ordinanza — n. 23327/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23327/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23327/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIACALONE STEFANO nato a ERICE il 05/06/1977 avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; RILEVATO IN FATTO E Ritenuto che Stefano Giacalone, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui è stato condannato per il reato di cui all'art. 75 comma 2 d. Igs. n. 159 del 2011; considerato che il primo motivo del ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla corretta valutazione del compendio probatorio su cui è stata fondata l'affermazione di penale responsabilità, è inammissibile in quanto versato integralmente in fatto e volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti di prova, estranea al sindacato di legittimità, e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; considerato che il secondo motivo, con cui si contesta vizio della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva è inammissibile, perché con esso vengono formulati in termini del tutto generici rilievi sull'applicazione della citata aggravante, a fronte di una motivazione specifica ed esaustiva sul punto formulata dai Giudici di merito. rilevato, pehanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricokente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 23327/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 75 comma 2 d. Igs. n. 159 del 2011; considerato che il primo motivo del ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla corretta valutazione del compendio probatorio su cui è stata fondata l'affermazione di penale responsabilità, è inammissibile in quanto versato integralmente in fatto e volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti di prova, estranea al sindacato di legittimità, e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; considerato che il secondo motivo, con cui si contesta vizio della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva è inammissibile, perché con esso vengono formulati in termini del tutto generici rilievi sull'applicazione della citata aggravante, a fronte di una motivazione specifica ed esaustiva sul punto formulata dai Giudici di merito. rilevato, pehanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricokente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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agente di polizia rapporto di polizia statuto di collaboratore dei servizi di intelligence inchiesta mascherata spionaggio nel diritto penale indagine per furto
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIACALONE STEFANO nato a ERICE il 05/06/1977 avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; RILEVATO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che Stefano Giacalone, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui è stato condannato per il reato di cui all'art. 75 comma 2 d. Igs. n. 159 del 2011; considerato che il primo motivo del ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla corretta valutazione del compendio probatorio su cui è stata fondata l'affermazione di penale responsabilità, è inammissibile in quanto versato integralmente in fatto e volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti di prova, estranea al sindacato di legittimità, e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; considerato che il secondo motivo, con cui si contesta vizio della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva è inammissibile, perché con esso vengono formulati in termini del tutto generici rilievi sull'applicazione della citata aggravante, a fronte di una motivazione specifica ed esaustiva sul punto formulata dai Giudici di merito. rilevato, pehanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricokente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inartimissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i