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Ordinanza — n. 23326/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23326/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23326/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALLA WILSON nato a CAGLIARI il 03/11/1988 avverso l'ordinanza del 02/02/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazionè svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; ler Rilevato che Wilson Palla ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01 ), atteso che, con motivazione affatto illogica, il G.E. ha ritenuto insussistenti gli elementi per ritenere l'unitarietà della programmazione criminosa tra i fatti giudicati con le tre sentenze in istanza specificate, ed ha osservato che, nonostante l'omogeneità delle norme incriminatrici violate (violazione legge stupefacenti), il lasso temporale intercorso tra i fatti (quasi quattro anni tra la prima e la seconda sentenza, e più di un anno tra la seconda e la terza) preclude la possibilità di immaginare una preventiva ideazione unitaria: a tale riguardo appare opportuno rammentare che questa Corte - a più riprese - ha affermato che l'accertamento degli indici rilevatori dell'unicità del disegno criminoso «è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti» (Sez. 7, n. 25908 del 10/03/2022, non nnassimata).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 23326/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Osservato che le censure attengono tutte al merito e invocano, sostanzialmente, una nuova valutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

Parole chiave

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reiterazione di reati penali riduzione della pena infrazioni uniche e continuate concorso ideale commisurazione della pena per stupefacenti unità sotto il profilo della prescrizione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALLA WILSON nato a CAGLIARI il 03/11/1988 avverso l'ordinanza del 02/02/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazionè svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; ler

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Wilson Palla ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01 ), atteso che, con motivazione affatto illogica, il G.E. ha ritenuto insussistenti gli elementi per ritenere l'unitarietà della programmazione criminosa tra i fatti giudicati con le tre sentenze in istanza specificate, ed ha osservato che, nonostante l'omogeneità delle norme incriminatrici violate (violazione legge stupefacenti), il lasso temporale intercorso tra i fatti (quasi quattro anni tra la prima e la seconda sentenza, e più di un anno tra la seconda e la terza) preclude la possibilità di immaginare una preventiva ideazione unitaria: a tale riguardo appare opportuno rammentare che questa Corte - a più riprese - ha affermato che l'accertamento degli indici rilevatori dell'unicità del disegno criminoso «è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti» (Sez. 7, n. 25908 del 10/03/2022, non nnassimata).

Osservato che le censure attengono tutte al merito e invocano, sostanzialmente, una nuova valutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così d