Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23321/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation dismissed appeal for inadmissibility due to manifestly unfounded arguments regarding unitary criminal intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23321/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The lower judge incorrectly rejected evidence of a unified criminal plan by overvaluing the time gap between offenses and the distinct nature of one crime. The Court ruled that such arguments constitute a new factual evaluation, which is prohibited in cassation proceedings.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be based on errors of law, not on the re-evaluation of facts or the rejection of evidence regarding the existence of a unified criminal intent.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal unitary criminal intent cassation procedure new factual evaluation continuity of crimes messa in circolazione di monete false reiterazione di reati penali concorso materiale di reati

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609 c.p.p.
Art. 610 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017
Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv.
Sez. 3, n. 896 del 17/11/2015
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAJA FRANCESCO nato a VALLO DELLA LUCANIA il 11/08/1995 avverso l'ordinanza del 01/02/2024 del GIP TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Francesco Saja ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr. Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01 ), atteso che, con motivazione affatto illogica, il G.E. ha ritenuto insussistenti gli elementi per ritenere l'unitarietà della programmazione criminosa tra i fatti giudicati con le tre sentenze in istanza specificate, valorizzando, quanto alle prime due, nonostante l'omogeneità delle norme incriminatrici violate (violazione legge stupefacenti), il lasso temporale intercorrente tra le condotte (4 mesi), e, quanto alla terza sentenza (relativa al reato di spendita di monete falsificate), la disomogeneità dei reati.

Osservato che le censure attengono tutte al merito e invocano, sostanzialmente, una nuova valutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità: il ricorrente, che pure ha correttamente rilevato l'inconsistenza della concorrente ragione del decidere rappresentata dal differente contesto spaziale (invero insussistente), purtuttavia elude il nucleo centrale dei principi fin qui enunciati, ovvero la necessità di una preventiva programmazione unitaria dei reati almeno nella loro linea essenziale; è appena il caso di rilevare come la contestualità delle condotte di cui alle sentenze n. 1 e 3, non costituisca di per sè elemento dirimente ai fini del riconoscimento della continuazione, in assenza di elementi tali da far ritenere sussistente un unitario impulso psichico criminoso del soggetto.

Va infatti data continuità al principio per cui ai fini della configurabilità della unicità del disegno criminoso è necessario che le singole violazioni costituiscano parte integrante di un unico programma deliberato fin dall'inizio per conseguire un determinato fine, con la conseguenza che tale unicità è da escludere quando la successione degli episodi criminosi, malgrado la contiguità spazio-temporale e il nesso funzionale riscontrabile tra i distinti reati, evidenzia l'occasionalità di uno di questi- Sez. 3, n. 896 del 17/11/2015 dep. 2016, Rv. 266179 - 01.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend