Ordinanza — n. 23317/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di Gaetano Pantisano. Propone ricorso per cassazione l'imputato, per mezzo del difensore, che si duole della mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. in relazione ai capi 3 e 4, e denuncia violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, ed alla mancata sostituzione della pena ex art. 545 bis cod. proc. pen..
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 545 bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 23317/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., nei confronti di Gaetano Pantisano. Propone ricorso per cassazione l'imputato, per mezzo del difensore, che si duole della mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. in relazione ai capi 3 e 4, e denuncia violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, ed alla mancata sostituzione della pena ex art. 545 bis cod. proc. pen..
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANTISANO GAETANO nato a CROTONE il 27/04/2003 avverso la sentenza del 10/01/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CROTONEdato avo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di Gaetano Pantisano.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, per mezzo del difensore, che si duole della mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. in relazione ai capi 3 e 4, e denuncia violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, ed alla mancata sostituzione della pena ex art. 545 bis cod. proc. pen..
3. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.
4. Occorre poi prendere atto dell'intervenuta rinuncia dal ricorso dell'imputato, che costituisce una ulteriore ragione di inammissibilità del suo ricorso.
5. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro cinquecento, in ragione della intervenuta rinuncia.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende Così decis