Italian court dismisses personal appeal against surveillance order due to lack of standing under procedural code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the personal appeal inadmissible because the appellant lacked standing to challenge the surveillance order. The appellant argued the merits of the request, but the court noted that personal appeals against such orders are only permissible under specific legislative novelties not applicable here. Consequently, the court ruled the appeal invalid and ordered the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis; Art. 613, comma 1; Art. 616 cod. proc. pen.: A personal appeal against a surveillance order is inadmissible if filed by an individual lacking the requisite standing under the current procedural framework.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEONE MAURIZIO nato a VEGLIE il 22/09/1976 avverso l'ordinanza del 05/02/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di POTENZAdato avviso alle partik udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il provvedimento impugnato il Magistrato di Sorveglianza di Potenza ha dichiarato inammissibile, ex art. 666 comma 2 cod. proc. pen., il reclamo presentato ai senso dell'art. 35 ter ord. pen. da Maurizio Leone.
2. Ricorre personalmente Maurizio Leone, argomentando in ordine alla fondatezza del reclamo.
3. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso