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Ordinanza — n. 23309/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible for generic arguments and failure to prove reparative payment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23309/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Leonardo Nucera's appeal against the supervision court's rejection of his rehabilitation request inadmissible. The appellant argued for legal violations regarding the denial, but the court found his submissions were generic and merely reproduced arguments already adequately evaluated by the lower tribunal. Consequently, the appeal was rejected because the appellant failed to provide new evidence of compensatory payments for damages or demonstrate why the lower court's reasoning required re-examination.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals must be specific and not merely reproduce arguments already evaluated by the lower court; generic appeals lacking new evidence or specific criticism of the lower court's reasoning are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic arguments rehabilitation request supervision court failure to prove payment procedural costs Cassa delle ammende restituzione e risarcimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NUCERA LEONARDO nato a MELITO DI PORTO SALVO il 30/01/1963 avverso l'ordinanza del 30/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Leonardo Nucera — e ribadite in seno a memoria difensiva successivamente depositata- , relative alla violazione di legge ed al vizio di motivazione circa il mancato accoglimento della domanda di riabilitazione, sono riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria con il provvedimento impugnato. Invero, in detto provvedimento, emesso a seguito dell'opposizione a quello di rigetto della domanda di riabilitazione, si osserva che: - non risultavano integralmente pagate le spese processuali relativamente ad entrambe le sentenze oggetto dell'istanza; - nessuno spunto documentale risultava fornito circa un'eventuale offerta risarcitoria per i danni derivanti dal reato di cui alla prima sentenza oggetto dell'istanza; osservato che, quanto alle doglianze difensive inerenti l'avvenuto assolvimento da parte del Nucera relativamente a tutti gli obblighi derivanti dalle sentenze di condanna e relative alle spese di giustizia, il ricorso si appalesa non autosufficiente; ritenuto, per il resto, che il ricorso risulta generico ed aspecifico, oltre che riproduttivo di profili di censura già adeguatamente valutati dal giudice di merito e non scanditi da necessaria critica di tutte le argomentazioni poste alla base del provvedimento impugnato: il Tribunale ha infatti rilevato l'assenza di dimostrazione dell'intervenuto risarcimento dei danni in relazione alla prima delle sentenze oggetto dell'istanza, correttamente osservando che l'attività riparativa costituisce elemento imprescindibile del beneficio richiesto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna de.1.1 ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna lì ricorrente al pagamento delle , spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/05/2024 r Il Consigliere estensor