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Ordinanza — n. 23307/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23307/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23307/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROBALINO WILLY nato a GENOVA il 03/03/1996 avverso la sentenza del 11/10/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; Ritenuto che Willy Robalino, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova, che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui è stato condannato per il reato di cui all'art. 4 I. n. 110 del 1975; considerato che il motivo unico di ricorso, con il quale si censura l'eccessività del trattamento sanzionatoti°, è inammissibile in quanto generico e aspecifico, atteso che, dalla incontestata sintesi dei motivi di gravame desumibile dall'impugnata sentenza, si evince che l'unico motivo attinente il trattamento sanzionatorio in esso dedotto fosse quello relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sul quale la Corte distrettuale ha risposto con motivazione logica e immune da censure; considerato peraltro che, in ogni caso, la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale di quantificazione sanzionatoria riservato al giudice di merito, laddove, come nel caso di specie, esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il principio di diritto secondo il quale l'onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l'esame di tutti i parametri fissati dall'art. 133 cod. pen., si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto di elementi già oggetto di valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 23307/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 4 I. n. 110 del 1975; considerato che il motivo unico di ricorso, con il quale si censura l'eccessività del trattamento sanzionatoti°, è inammissibile in quanto generico e aspecifico, atteso che, dalla incontestata sintesi dei motivi di gravame desumibile dall'impugnata sentenza, si evince che l'unico motivo attinente il trattamento sanzionatorio in esso dedotto fosse quello relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sul quale la Corte distrettuale ha risposto con motivazione logica e immune da censure; considerato peraltro che, in ogni caso, la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale di quantificazione sanzionatoria riservato al giudice di merito, laddove, come nel caso di specie, esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il principio di diritto secondo il quale l'onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l'esame di tutti i parametri fissati dall'art. 133 cod. pen., si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto di elementi già oggetto di valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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porto abusivo di armi abuso di materiali oggetto pericoloso infrazione alla legge sulle armi uso sproporzionato della forza restrizioni per oggetto

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROBALINO WILLY nato a GENOVA il 03/03/1996 avverso la sentenza del 11/10/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che Willy Robalino, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova, che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui è stato condannato per il reato di cui all'art. 4 I. n. 110 del 1975; considerato che il motivo unico di ricorso, con il quale si censura l'eccessività del trattamento sanzionatoti°, è inammissibile in quanto generico e aspecifico, atteso che, dalla incontestata sintesi dei motivi di gravame desumibile dall'impugnata sentenza, si evince che l'unico motivo attinente il trattamento sanzionatorio in esso dedotto fosse quello relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sul quale la Corte distrettuale ha risposto con motivazione logica e immune da censure; considerato peraltro che, in ogni caso, la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale di quantificazione sanzionatoria riservato al giudice di merito, laddove, come nel caso di specie, esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il principio di diritto secondo il quale l'onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l'esame di tutti i parametri fissati dall'art. 133 cod. pen., si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto di elementi già oggetto di valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso