Italian Supreme Court dismisses appeal against surveillance court order for lack of procedural and evidentiary grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Marco Aprea's cassation appeal inadmissible, rejecting his claims regarding notification errors, location of evidence, and employment prospects. The court found the notification of the hearing date was regular, the investigation occurred at the correct address despite the defendant's residence change, and the submitted employment documents were insufficient and untimely. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the alleged procedural defects are unfounded upon review of the file, the evidence was collected at the correct location, and the claimed future employment prospects lack sufficient certainty.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: APREA MARCO nato a TORRE ANNUNZIATA il 14/04/1976 avverso l'ordinanza del 13/02/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Marco Aprea ricorre per Cassazione avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato le istanze di misure alternative alla detenzione; ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso, con il quale la Difesa si duole della mancata notifica per l'udienza del 13/02/2024, è manifestamente infondato: l'esame degli atti, consentito in ragione della natura processuale del vizio dedotto, ha consentito di accertare che la notifica del decreto di fissazione (per l'udienza del 12/09/2023) è stato regolarmente notificato all'avv.
Di Martino; l'udienza 12/09/2023, svoltasi alla presenza di altro difensore per delega dell'Avv. Di Martino, è stata rinviata al 05/12/2023; l'udienza del 05/12/2023, sempre alla presenza di altro difensore per delega dell'Avv. Di Martino, veniva rinviata al 13/02/2024; a tale ultima udienza era presente un difensore d'ufficio; rilevato che il secondo motivo, con il quale il ricorrente denuncia travisamento della prova per essere stati effettuati accertamenti in luogo diverso dalla residenza del condannato, è del pari inammissibile in quanto manifestamente infondato: come emerge dalla nota del Commissariato PS di Torre Annunziata del 23/08/2023 risulta che l'accertamento sul domicilio indicato da Aprea era stata effettuata regolarmente in Torre Annunziata, Corso Umberto I n. 301 ; nella nota si legge "A tale indirizzo insistono circa 20 abitazioni indipendenti e alcuni astanti riferivano che l'Aprea aveva effettivamente abitato lì in passato ma si era trasferito da diversi anni senza sapere indicare in quale località"; ritenuto infine che il terzo motivo, con cui la Difesa ribadisce l'effettivo svolgimento di attività lavorativa da parte dell'Aprea, è generico e manifestamente infondato in quanto non risulta dimostrata con il necessario grado di certezza la prospettiva lavorativa, atteso altresì che la documentazione allegata al ricorso è successiva all'istanza, né il ricorrente afferma di averla posta in visione al Tribunale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C