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Ordinanza — n. 23304/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and specific, rejecting claim of minor offense due to habitual behavior.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23304/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Bagldnim Mhilli inadmissible, ruling it generic and specific without new arguments. The appellant challenged a conviction for illegal reentry, arguing the offense was minor and that his marriage to an Italian citizen legitimized his presence. The court rejected this, noting the judges correctly established the habitual nature of the conduct evidenced by four prior convictions of the same type.

Regesto Legislator

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Art. 13 comma 13-bis del D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286; Appeals must be specific and not merely repetitive of lower court reasoning; habitual behavior precludes the defense of minor offense under Art. 131 bis cod. pen.

Parole chiave

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illegal reentry habitual behavior inadmissible appeal minor offense defense family reunification inesigibilità dell'allontanamento in Afghanistan migrazione di ritorno misura di allontanamento nel diritto degli stranieri

Disposizioni normative citate

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Art. 13 comma 13-bis del D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286
Ritenuto che Bagldnim Mhilli, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui è stato condannato per il reato di cui all'art. 13 comma 13-bis del D.L.vo 25 luglio 1998, n.
Art. 131 bis cod. pen.
art. 131 bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MHILLI BASHKIM nato il 13/02/1985 avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che Bagldnim Mhilli, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui è stato condannato per il reato di cui all'art. 13 comma 13-bis del D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286; considerato che il ricorso è inammissibile in quanto generico ed aspecifico, in quanto meramente riproduttivo di doglianze avanzate in sede di gravame e logicamente risolte dalla Corte territoriale con motivazione congrua e scevra da aporie logiche; che in particolare i Giudici di merito hanno correttamente evidenziato come il contestato delitto fosse integrato sotto i profili materiale e psicologico e come l'intervenuto matrimonio con una cittadina italiana, legittimante richiesta di ricongiungimento famigliare e rilascio di un permesso di soggiorno, presupponeva una richiesta di reingresso ma non già un reingresso autonomo (e quindi illecito) avvenuto senza autorizzazione alcuna; che l'invocata tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. fosse preclusa dalla abitualità del comportamento posto in essere dall'imputato, gravato da ben 4 condanne per reati della medesima indole. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso