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Ordinanza — n. 23303/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against excessive sentencing for tax evasion, citing manifestly unfounded merit review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23303/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the sentence was excessive and requested a comparative assessment of mitigating circumstances, but the court found these arguments manifestly unfounded. The court ruled that evaluating the discretion of the trial judge regarding specific criminal precedents and the absence of mitigating evidence is a matter of merit reserved for the lower courts.

Regesto Legislator

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Art. 20 comma 14 d. Igs. n. 30 del 2007; Appeals against sentencing decisions are inadmissible if they merely request a re-evaluation of the judge's discretionary power on matters of merit, which are excluded from cassation review.

Parole chiave

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tax evasion sentencing cassation inadmissibility judicial discretion review merit evaluation exclusion procedural exhaustion soggiorno illegale migrazione illegale domanda d'asilo di rom

Disposizioni normative citate

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Art. 20 comma 14 d. Igs. n. 30 del 2007
Ritenuto che Marinel Iorgu, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui è stato condannato per il reato di cui all'art. 20 comma 14 d.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IORGU MARINEL nato il 23/06/1988 avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che Marinel Iorgu, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui è stato condannato per il reato di cui all'art. 20 comma 14 d. Igs. n. 30 del 2007; considerato che il motivo unico di ricorso, con il quale si censura l'eccessività del trattamento sanzionatorio ed il giudizio di comparazione tra circostanze, è manifestamente infondato e tendente a sottoporre a questa Corte valutazioni squisitamente di merito, ad essa sottratte: va osservato, invero, che la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato, come nel caso di specie, congruamente e logicamente, con specifico riferimento ai numerosi precedenti penali anche specifici riportati dall'imputato, ed all'assenza di positivi elementi (neppure evocati in ricorso) valorizzabili ai fini della mitigazione della dosimetria sanzionatoria, o di un diverso giudizio di bilanciamento tra circostanze, è incensurabile in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al Pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso