Cassation Court dismisses appeal for early release due to lack of standing under new procedural rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Frank Osagie's appeal against the Rome Supervision Tribunal's order inadmissible. Osagie personally filed the appeal after the new procedural rules came into effect, violating the requirement for proper standing. Consequently, the court ordered Osagie to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal filed personally by a prisoner against a supervision order issued under new procedural rules is inadmissible due to lack of standing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRANK OSAGIE nato il 11/08/1982 avverso l'ordinanza del 01/02/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avi (o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo in materia di liberazione anticipata avanzato da Frank Osagie.
2. Ricorre personalmente Frank Osagie, riservando i motivi, che non risultano successivamente presentati.
3. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso